Personale

Dal 1° gennaio i nuovi limiti per gli incarichi esterni

di Guanluca Bertagna

La circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica non parla solo di stabilizzazione del personale precario. L'intero paragrafo 4 è dedicato a spiegare che cosa cambia in materia di incarichi esterni dopo le modifiche introdotte al Testo unico del pubblico impiego dal Dlgs 75/2017. Che le collaborazioni coordinate e continuative per le pubbliche amministrazioni fossero giunte al capolinea non era più una novità fin dal Jobs Act, ma dopo l'introduzione dell'articolo 5-bis all'articolo 7 del Dlgs 165/2001 è arrivato il definitivo colpo di grazia.

Il divieto di Co.co.co
La disposizione prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione di questo principio sono nulli, determinano responsabilità erariale e anche dirigenziale in quanto non è possibile erogare la retribuzione di risultato ai soggetti competenti.
Il divieto è fin da subito stato battezzato come «divieto di stipulare contratti di co.co.co.» ma, a ben vedere, il perimetro di applicazione potrebbe essere più ampio. Va, infatti, rilevato che il testo unico del pubblico impiego non si occupa di forme di pagamento, quanto piuttosto di «natura delle prestazioni». La nuova disposizione non può quindi essere intesa nel senso che solo le co.co.co. sono vietate, ma anche ogni tipologia di contratto che «nasconda» un’eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. Per essere più chiari, è evidente che non sarà possibile eludere la disposizione stipulando contratti di lavoro autonomo abituale (a soggetti titolari di partita Iva) o di lavoro autonomo occasionale per prestazioni che comunque si rifanno a un coordinamento e una direzione da parte del datore di lavoro.

Lavoro autonomo
Non a caso, l'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 è stato pure ritoccato per indicare che gli incarichi esterni possibili sono solamente quelli di lavoro autonomo in cui il soggetto svolge appunto in autonomia le prestazioni richieste. La norma, peraltro, conferma i requisiti soggettivi che gli incaricati devono possedere (l'elevata specializzazione anche universitaria) e i requisiti oggettivi che l'amministrazione deve sempre concretamente verificare. Tra questi, ricordiamo, l'obbligo che la prestazione sia altamente qualificata e che via sia stata la verifica sull'impossibilità di utilizzare le risorse umane all'interno dell'ente.

La decorrenza
Il nuovo divieto decorre dagli incarichi stipulati dal 1° gennaio 2018. La circolare richiama la deliberazione 37/2015, con la quale la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle Amministrazioni dello Stato ha affermato che il divieto prima indicato dal Dlgs 81/2015 e ora travasato nel Testo unico del pubblico impiego, si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i loro effetti anche in un periodo successivo.

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