Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche in materia di periodo di prova

Risposte a cura dell'Aran (*)

La previsione dell’articolo 14-bis, comma 9, del Ccnl del 16 maggio 1995 e successive modifiche si applica solo in favore dei dipendenti che abbiano già superato il periodo di prova o vale anche per il personale che non sia stato ancora confermato in servizio? (Comparto Ministeri)
L’articolo 14-bis, comma 9, del Ccnl del 16 maggio 1995, nel testo sostituito dall’articolo 2 del contratto Integrativo del 22 ottobre 1997 prevede che “durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo (…)”.
La norma non prevede che il beneficio in essa previsto debba essere riconosciuto solo a favore del dipendente che abbia già superato il periodo di prova, mentre è pacifico che il dipendente in prova abbia gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, fatta eccezione per quanto stabilito dall’articolo 2096 del codice civile e dall’articolo 14-bis del Ccnl del 16 maggio 1995.
Pertanto, si ritiene che il particolare beneficio in esame spetti anche al dipendente che receda durante il periodo di prova perché assunto, in prova, presso altra amministrazione.

È possibile avere chiarimenti su condizioni di recesso, termini di preavviso e risoluzione consensuale durante il periodo di prova? (Comparto Ministeri)
L’articolo 14-bis del Ccnl del 16 maggio 1995, introdotto dall’articolo 2 del Ccnl integrativo del 22 ottobre 1997, a tutela di entrambe le parti del contratto di lavoro e a garanzia della serietà dell’esperimento del periodo di prova, stabilisce che ciascuna delle parti (e quindi anche il lavoratore) può recedere liberamente (senza obbligo di preavviso o d’indennità sostitutiva ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile) dal contratto individuale di lavoro solo dopo che sia decorsa la metà della durata prevista del periodo di prova. Prima di tale momento la risoluzione anticipata, a iniziativa del dipendente, può intervenire, salvo il caso della sussistenza di una giusta causa di dimissioni, solo nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente stabiliti o con il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Per la disciplina dei termini di preavviso è necessario far riferimento all’articolo 28-ter, commi 1 e 2, del Ccnl del 16 maggio 1995, come sostituito dall’articolo 7 del Ccnl integrativo del 22 ottobre 1997; lo stesso articolo 28-ter, al comma 5, attribuisce alla parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto la facoltà di risolvere il rapporto stesso sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, rinunciando, quindi, in tutto o in parte allo stesso e anche alla relativa indennità sostitutiva.
Poiché il contratto individuale di lavoro rimane pur sempre assoggettato alla generale disciplina codicistica in materia di contratti, anche sotto il particolare profilo della risoluzione, si ritiene che, prima del decorso della metà del periodo di prova, le parti possano procedere anche alla risoluzione consensuale del rapporto, ove tale soluzione sia idonea a soddisfare i rispettivi reciproci interessi. In tal caso, evidentemente, le parti possono stabilire liberamente il momento in cui si determina l’effetto risolutivo, anche prescindendo completamente dalla disciplina del preavviso, in quanto la risoluzione è stata concordata tra le parti, sulla base di un’adeguata valutazione dei rispettivi interessi.

 

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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