Personale

Concussione all’impiegato che pretende denaro per una tangente

di Federico Gavioli

Con la sentenza n. 53334/2017, la Corte di cassazione ha affermato che il dipendente pubblico che prima fa ostruzionismo e poi pretende dei soldi per una pratica, risponde del reato di concussione e non di induzione indebita.

Il caso
Con una sentenza emessa nell'ottobre 2016, la Corte di appello ha confermato la pronuncia dal Tribunale, dichiarando colpevole di vari episodi di concussione, commessi tra il 2011 e il 2012, il funzionario di un ente locale.
I fatti riguardano tutti condotte dell'imputato quale impiegato del Comune in relazione a pratiche per il rilascio del certificato di agibilità e che sarebbero consistite in atteggiamenti complessivamente cavillosi e ostruzionistici, seguiti dalla richiesta di somme di danaro, con prospettazione dell'impossibilità del rilascio del certificato per asserite irregolarità edilizie, pretestuosamente rilevate.

L'analisi della Cassazione
Per una valutazione delle doglianze in questione, appare utile premettere che, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica Amministrazione, e che, quindi, sempre secondo lo stesso orientamento, ai fini della qualifica in discorso, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi, nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico e accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche.
I giudici di legittimità, inoltre, nel respingere il ricorso e confermare la condanna al funzionario pubblico, evidenziano che , in linea con le indicazioni delle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni espressamente ribadito che la minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato.

La sentenza della Corte di cassazione n. 53334/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©