Personale

Causa di servizio, la Pa non può limitarsi alla contestazione formale

di Giovanni La Banca

Nei procedimenti di riconoscimento di malattia dipendente da causa di servizio, il lavoratore è tenuto solo a osservare un onere di allegazione, specificando l'infermità denunziata, le circostanze che concorsero a provocarla, le cause che la determinarono e le sue conseguenze sull'integrità fisica, mentre l'amministrazione non può limitarsi ad una mera contestazione formale. Lo ha chiarito il Tar Pimonte, con la sentenza n. 1227/2017.

I fatti
Un dipendente pubblico che ha prestato servizio presso una struttura di detenzione in seguito viene traferito e opera in carenza di organico. Tra gli anni 2010-2013, inizia a soffrire di alcune malattie e chiede il trasferimento ad altro ufficio, evidenziando lo stato di disagio e difficoltà in cui lavora. Nel 2014 viene colpito da una grave malattia, in relazione alla quale chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: istanza respinta poiché il Comitato di verifica evidenzia la non dipendenza da fatti di servizio. Tale diniego viene impugnato, poiché le condizioni di lavoro in cui egli operava da anni gli avevano indotto uno stato di stress, che avrebbe dovuto avere almeno un ruolo concausale nella malattia.

La posizione di diritto soggettivo
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità è una posizione di diritto soggettivo, essendo l’amministrazione chiamata a esercitare una discrezionalità tecnica finalizzata al riconoscimento dei presupposti in presenza dei quali la legge ammette l’interessato ad ottenere senz’altro un indennizzo. La Pa non è chiamata ad esercitare una vera e propria attività discrezionale, intesa come attività di valutazione bilanciata dell’interesse pubblico e di quello privato, ma deve limitarsi a esprimere un giudizio di natura prettamente tecnica, in applicazione di regole proprie dell’arte medica, in maniera totalmente imparziale. Ciò in quanto la valutazione dei contrapposti interessi è stata già compiuta a monte dal legislatore nel momento in cui ha deciso che per talune infermità contratte per causa di servizio deve essere concesso al dipendente pubblico un indennizzo. Trattandosi di una posizione di diritto soggettivo, le valutazioni compiute dal Comitato di verifica per le cause di servizio possono essere sindacate da parte dell’organo giudicante, mediante il ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio o ad una verificazione: sia al fine di pervenire all’annullamento di esse, sia per ottenere la sostituzione delle medesime in vista della pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto dell’interessato a ottenere l’indennizzo.

Illegittima la contestazione meramente formale della Pa
La controversia ricade nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ragione della particolare natura del rapporto di servizio che lega l’interessato all’amministrazione datrice di lavoro: tuttavia, ciò non può comportare un sovvertimento o un alleggerimento dell’onere probatorio che grava, in base ai principi generali, sul soggetto che intende far valere un diritto. Dunque, il lavoratore che intenda ottenere il riconoscimento della causa di servizio e il relativo indennizzo è tenuto solo a osservare un onere di allegazione, nel senso che la domanda deve contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunciata, delle circostanze che concorsero a provocarla, delle cause che la determinarono e delle sue conseguenze sull'integrità fisica. L'amministrazione non può legittimamente trincerarsi in un atteggiamento di mera contestazione, atteso che il suo comportamento anche processuale in questa fattispecie deve essere informato al principio di collaborazione e cooperazione. A fronte di una domanda contenente l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa afferente al riconoscimento della causa di servizio, e alla passività della Pa, il giudice non può rigettare la domanda senza aver attivato i poteri investigativi d'ufficio riconosciutigli dall'articolo 421 c.p.c., al fine di tentare la ricerca della verità materiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©