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Causa di servizio, il parere del Comitato di verifica vincola la Pa

di Giovanni La Banca

Con l’entrata in vigore del Dpr 461/2001, la Commissione medica ospedaliera deve pronunciare solo sull’esistenza dell’infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere vincolante sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l’amministrazione è tenuta a conformarsi. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5086/2017.

I fatti
Un assistente capo della Polizia di Stato, in servizio con l’incarico di addetto nucleo servizi, veniva coinvolto in un incidente stradale e, conseguentemente, proponeva istanza affinché le patologie di cui era (ed è) affetto fossero riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ricevendo riscontro positivo dalla Commissione medica del cento militare di medicina legale. Successivamente, rimasto vittima di ulteriori eventi traumatici connessi al servizio, era stato giudicato idoneo al servizio dalla Commissione medica ospedaliera di La Spezia e questa decisione era stata confermata dalla Commissione medica di II istanza. L’assistente capo proponeva apposito ricorso chiedendo l’annullamento del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il ministero dell’Economia e delle finanze (Cvcs), che aveva valutato che l’infermità non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio.

Il Comitato di verifica
Il Dpr 461/2001 prevede che il Comitato di verifica, quando il presidente non ravvisi l’utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici. Lo stesso Dpr (innovando la disciplina di cui al Dpr 1092/1973) ha disciplinato tre rilevanti aspetti del procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. In primo luogo, ha fissato la competenza della Cmo a diagnosticare l’infermità, a datarne la insorgenza e la conoscibilità, nonché a classificare l’invalidità permanente da essa derivante, esclusa ogni pronuncia sulla causa di servizio. In secondo luogo, ha attribuito espressamente all’organo collegiale centrale (ora denominata Comitato per la verifica delle cause di servizio) la pronuncia sulla causa di servizio. Infine, ha reso vincolante per l’amministrazione la pronuncia del Cvcs, salva solo la facoltà di chiedere (per una sola volta) il riesame da parte dello stesso Comitato.
Dunque, a far data dall’entrata in vigore del Dpr 461/2001, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l’amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio. Di conseguenza non sussiste alcun obbligo a carico dell’amministrazione di motivare le ragioni per cui non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera, atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal citato Dpr 461/2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata.

Le garanzie partecipative
Nei procedimenti a istanza di parte, come quello relativo alla domanda di riconoscimento di una patologia come dipendente da causa di servizio, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’articolo 10-bis della legge 241/1990, va interpretata alla luce del successivo articolo 21-octies, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. In particolare, una volta che viene emesso il parere del Comitato di verifica (avente efficacia vincolante), il provvedimento definitivo non può essere diverso.

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