Personale

Assenze ingiustificate, interscambio, abuso d’ufficio e cumulo previdenziale

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Licenziamento per assenze ingiustificate
La Corte di cassazione civile, sezione Lavoro - con la sentenza n. 24211/2017 - ha esaminato il caso del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente, per aver “collezionato” assenze ingiustificate per un numero di giorni superiore a tre nell'arco del biennio e, comunque, superiore a sette giorni nel corso dell'ultimo decennio. Il soggetto lamentava che per le assenze oggetto di contestazione lo stesso aveva sempre provveduto ad avvisare anticipatamente, per le vie brevi, l'ente datore di lavoro il quale, solo successivamente alla presentazione della documentazione giustificatrice (attestazioni di partecipazione a riunioni in qualità di componente di commissioni consiliari di un Comune), la riteneva non idonea e, conseguentemente, procedeva al licenziamento. Il Collegio ricorda il principio secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate dal servizio, sul datore di lavoro grava l'onere di provare l'assenza nella sua portata oggettiva, mentre sul lavoratore incombe l'onere di provare la legittimità (giustificazione) della assenza. La Corte prende atto di come, nel caso in esame, fosse emerso, e provato, che le assenze oggetto di contestazione disciplinare erano state ammesse, e mai negate, dal lavoratore medesimo, il quale, peraltro, aveva prodotto in giudizio documentazione giustificativa delle assenze riferita a un periodo anteriore a quello oggetto di contestazione. Ragioni per cui il licenziamento irrogato doveva ritenersi legittimo.

Mobilità per interscambio personale delle Province
La Corte dei conti dell'Umbria, con deliberazione n. 100/2017/Par , dopo aver riepilogato i divieti vigenti in materia di assunzioni per gli enti provinciali, nonché i precedenti arresti interpretativi in tema di mobilità per interscambio, ha ritenuto possibile, anche per le Province, il ricorso alla mobilità per interscambio, purché nel rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 7 del Dpcm 325/1988 e, in particolare, qualora improduttiva di nuove e ulteriori spese per le amministrazioni coinvolte e, dunque, neutra dal punto di vista finanziario.

Configurazione reato di abuso d'ufficio
La Corte di cassazione penale, sezione VI - con la sentenza n. 46788/2017 - ha deciso sulla condanna irrogata a un maresciallo dei carabinieri il quale, in occasione di un controllo stradale su un veicolo risultato non assicurato, non aveva applicato nessuna sanzione. Le conclusioni della Corte sono così riassunte: «Nel delitto di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio; ancora, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento “non iure” osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno».

Cumulo periodi assicurativi non coincidenti
L'Inps ha fornito chiarimenti in merito al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016. Con la circolare n. 140/2017, l'Istituto ha comunicato ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli enti di previdenza obbligatori di cui ai Dlgs 509/1994 e 103/1996.

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