Personale

Danno erariale al responsabile finanziario che liquida straordinari elettorali senza autorizzazione alla spesa

di Vincenzo Giannotti

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, con la sentenza n. 204/2017 ha condannato un responsabile finanziario per aver disposto la liquidazione dello straordinario elettorale in assenza del provvedimento autorizzativo di liquidazione della spesa. Il danno è stato, tuttavia, ridimenzionato a fronte della mancata corrispondenza tra numero di ore autorizzate dal segretario generale ai dipendenti e limite delle ore di straordinario ammissibili secondo il ministero dell'Interno, il che potrebbe aprire a un diffuso danno erariale tutte le volte che la liquidazione dello straordinario reso, per le consultazioni elettorali a carico dello Stato, fosse eccedente rispetto al rimborso ottenibile dal ministero.

I fatti di causa
Il responsabile dei servizi finanziari, a seguito dell'autorizzazione alla prestazione delle ore di straordinario assentite dal segretario comunale, procedeva a liquidare al personale dipendente le ore di straordinario rese in occasione delle consultazioni elettorali del 2013. A fronte del diniego al rimborso da parte della Prefettura, in mancanza della determinazione di liquidazione posta dal responsabile del servizio, la Procura conveniva in giudizio il responsabile dei servizi finanziari. Il Pm ha imputato al responsabile finanziario la colpa grave per aver proceduto, in violazione degli articoli 184 e 185 del Tuel, al rimborso le spese per lavoro straordinario corrisposte al personale comunale in assenza dell'atto formale di liquidazione della spesa. L'importo del danno addebitato al responsabile risulterebbe, pertanto, pari alla spesa inutile posta a carico del Comune per le prestazioni lavorative rese nell'esclusivo interesse dello Stato.

La difesa del responsabile finanziario
Secondo il responsabile del servizi finanziari nessuna responsabilità sarebbe a lui imputabile, sia a fronte della mancata attivazione da parte del responsabile del personale del recupero delle somme liquidate ai dipendenti, mediante utilizzo della banca delle ore, sia a fronte dell'esecuzione di un ordine alla liquidazione disposto dal segretario comunale che aveva autorizzato e certificato il numero di ore di straordinario a tutti i dipendenti in via preventiva e successivamente. Infine, la liquidazione disposta si riferiva a una prassi dell'ente secondo la quale si procedeva alla liquidazione della spesa anche mediante la presentazione di una bozza di determina di liquidazione, rinviando a una fase successiva la relativa formalizzazione. In altri termini, si sarebbe in presenza di una mancata responsabilità oggettiva, non sussistendo alcuna condotta dolosa o gravemente colposa, in quanto il compenso pagato riguardava il lavoro straordinario effettivamente prestato e quindi dovuto ai dipendenti.

Le motivazioni del collegio contabile
Secondo il Collegio contabile, la responsabilità del titolare del servizio finanziario va confermata ma con una riduzione dell'importo. La conferma discende dalla violazione a norme imperative da parte del responsabile il quale ha di fatto resa non rimborsabile la prestazione effettuata nei confronti dello Stato, in occasione delle consultazioni elettorali. Nel caso di specie, si tratta di violazione dei propri obblighi di servizio, in quanto il responsabile del servizio finanziario deve provvedere all'adempimento delle proprie funzioni con la corretta applicazione dei procedimenti contabili, secondo le fasi disciplinate dal Tuel. Pertanto, costituisce condotta illecita avere emesso i mandati di pagamento del lavoro straordinario svolto nell'interesse dello Stato in violazione degli articoli 184 e 185 del Tuel. Non merita, inoltre, esimente la dichiarata consuetudine di effettuare i pagamenti sulla base di bozze di liquidazione, anziché su provvedimenti validi ed efficaci in quanto il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di far cessare immediatamente tale affermata prassi antigiuridica, condizionando l'emissione dei mandati di pagamento alla ricezione, da parte dei servizi competenti, dei provvedimenti di liquidazione, come prescritto dalla legge.
Per quanto riguarda, invece, il quantum da addebitare al responsabile del servizio finanziario, il Collegio contabile, a differenza della Procura, afferma le seguenti riduzioni per le relative corresponsabilità di altri soggetti e in particolare:
• del segretario comunale, il quale ha proceduto ad autorizzare il personale ad effettuare le ore di straordinario in eccedenza rispetto ai limiti del possibile rimborso a carico del competente ministero;
• il responsabile del servizio affari generali aveva, in ogni caso, l'obbligo di adottare il provvedimento di liquidazione, una volta verificato che gli straordinari erano stati effettivamente svolti dal personale autorizzato.
In conclusione, la mancata chiamata in causa nel danno prodotto del segretario che del responsabile del servizio affari generali, in considerazione dei relativi inadempimenti ad essi imputabili, determina una riduzione del danno erariale a carico della convenuta pari a circa il 50%.
L'importanza della presente sentenza, anche se affermata indirettamente, risiede nella quantificazione di una parte del danno erariale che si realizza in caso di differenza tra quanto previamente autorizzato e quanto effettivamente rimborsato dal ministero. Se confermata questa indicazione potrebbe aprire a una consistente chiamata in giudizio, per responsabilità erariale, di una moltitudini di enti locali in presenza di una programmazione dello straordinario rilevatasi eccedente rispetto al rimborso ottenuto dal ministero.

La sentenza della Corte dei conti Emilia Romagna n. 204/2017

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