Personale

Danno erariale per assenze arbitrarie anche al dipendente senza limiti di orario

di Giuseppe Nucci

Il dirigente medico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, ancorché non sia previsto un orario giornaliero minimo, è responsabile di danno erariale patrimoniale diretto e di danno all’immagine. È questo il principio affermato dalla sentenza n. 220/2017 della Corte dei Conti, Sezione per la Toscana.

Le assenze del dirigente medico
Una Procura della Repubblica comunicava all’organo requirente contabile regionale che era in corso un procedimento penale nei confronti di un medico che, condannato in primo grado per truffa alla pena di anni uno e sei mesi di reclusione ed euro ottocento di multa, aveva proposto appello.
In base alle prove raccolte, la Procura regionale della Corte dei conti individuava un danno erariale costituito da:
-  un danno patrimoniale diretto, conseguente all’indebita percezione degli emolumenti in assenza della correlativa prestazione lavorativa (era emerso che il professionista: aveva svolto attività lavorative private durante l’orario di servizio, aveva asserito di aver partecipato a convegni ai quali non risultava essere stato autorizzato né era in grado di fornire alcun riscontro documentale come, ad esempio, attestati di partecipazione; aveva presentato certificato medico mentre svolgeva attività professionale privata ecc.);
-  un danno all’immagine, ai sensi dell’articolo 55 quinquies, comma 2, Dlgs n. 165/2001.
In particolare il danno patrimoniale diretto veniva preso in considerazione adottando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di percezione di somme non dovute, il danno è costituito dall’ammontare degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizio non rese in conseguenze di assenze arbitrarie dal servizio.
Il sanitario, dal canto suo, nel merito eccepiva l’infondatezza dell’azione di responsabilità non sussistendo a suo carico un vincolo di orario giornaliero oltre al rispetto del monte ore settimanale contrattualmente richiesto, peraltro superato.

La sentenza
Il Giudice non accoglieva le eccezioni del medico e, conseguentemente, ne riconosceva la responsabilità.
In relazione al danno patrimoniale, quantificato in € 22.468,63 - osservava il Collegio – il fatto che il primario non fosse vincolato all’osservanza di un orario minimo di presenza fisica in servizio, non doveva essere considerato come una sorta di “privilegio”, ma rappresentava un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario “minimo” non poteva esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa e non poteva quindi essere invocato a fini valutativi.
In altri termini, la mancata previsione nel contratto collettivo di riferimento di un orario giornaliero minimo per i dirigenti di struttura complessa, ma solo di un monte ore annuale, deve essere interpretato nel senso che il dirigente di struttura complessa non ha un orario minimo perché si presuppone che l’apporto lavorativo richiestogli, per sua natura, non possa essere circoscritto entro i limiti ristretti di un numero di ore prefissate.
Ne deriva che la presenza fisica del dirigente in servizio costituisce una condizione necessaria, seppure non sufficiente, all’assolvimento dei previsti obblighi lavorativi e, quindi, il convenuto, nel caso di specie, ha violato le disposizioni contrattuali di riferimento, dichiarando in più occasioni, contrariamente al vero, la propria presenza in servizio; indipendentemente dal risultato effettivamente conseguito, pertanto, ha reso all’ Azienda di appartenenza un servizio diverso ed inferiore rispetto a quello contrattualmente dovuto, sotto il profilo della continuità della presenza sul posto di lavoro.
Conferma il suddetto approdo giurisprudenziale la sentenza della Sezione I Centrale del 4 febbraio 2015 n.105, emessa con riferimento alla condanna di un dirigente medico responsabile di unità operativa complessa, e secondo cui “l’articolo 15 del Ccnl stabilisce che l’orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa è volto ad assicurare, attraverso la presenza in servizio, il normale funzionamento della struttura cui essi sono preposti” e che “i direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate ed i giorni dedicati all’attività professionale intramuraria”.
Circa il danno all’immagine, quantificato in € 19.432,51, viene sottolineato che, con riferimento all’ articolo 55 quinquies, comma 2, Dlgs. n.165/2001, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, è prevista la tipizzazione e la specificazione di una particolare tipologia di danno all’immagine diversa da quella delineata dall’articolo 17, comma ter, Dl n.78/2009, che invece richiede l’esistenza di una condanna definitiva in sede penale.

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