Personale

Precluso l'accesso «generalizzato» agli atti amministrativi

di Aldo Monea

Una dipendente dell’Inps, essendo interessata ad un interpello per la posizione di dirigente bandito dall’Istituto e avendo appreso che gli incarichi sono stati assegnati con la sua esclusione, presenta istanza di accesso a tutti gli atti e ai provvedimenti relativi alla procedura di interpello per posti di direzione generale e a tutti gli atti e provvedimenti presupposti a detta procedura. Più in particolare la richiesta di accesso riguarda le determinazioni con cui l’Istituto
•          ha approvato il nuovo regolamento di organizzazione;
•          ha rideterminato la dotazione organica;
•          ha approvato criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
L’accesso si estende a tutti i rilievi espressi e alle comunicazioni relative ai provvedimenti dal consiglio di vigilanza, dal collegio dei sindaci e dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, chiede di conoscere il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione, tutte le candidature presentate per partecipare a detta procedura di interpello e relativi allegati, i verbali delle sedute della commissione di valutazione, gli esiti delle valutazioni della commissione; le proposte del direttore generale e infine le singole determinazioni con cui il presidente ha provveduto al conferimento degli incarichi.

La risposta dell’ente
Rispetto a tale domanda di accesso, l’Inps fornisce gli estremi per poter reperire nel sito dell’Istituto solamente:
a)
il nuovo regolamento di organizzazione dell’Istituto richiesto al punto i) della domanda di accesso;
b)
i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali richiesti al punto iii);
c)
il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione e le determinazioni con cui il presidente ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali richiesti nel prosieguo dell’istanza.

Il ricorso
L’interessata non è soddisfatta del parziale accesso riconosciutogli e ricorre al Tar, chiedendo la declaratoria sia del diniego parziale comunicato dall’Inps rispetto alla sua domanda di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e sia del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto di accesso. Domanda, infine, che allo stesso ente sia ordinata l’esibizione della documentazione predetta. Più in specifico, la ricorrente propone il ricorso deducendo la violazione degli articoli 2, 9, 10, 22 24 e 25 della legge n. 241 del 1990, l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti, l’ingiustizia, il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere. Inoltre, sostiene la violazione del principio del giusto procedimento e di quello di leale collaborazione.

La disamina giurisdizionale dei documenti
Il Tar Lazio esamina il quadro della documentazione data confrontata con la richiesta avanzata dalla stessa. Nota subito che la domanda di accesso rappresenta, in parte, un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione. Essa, quindi, è sottratta da ostensione ex legge 241. Ritiene, infatti, che soltanto per i documenti effettivamente messi a disposizione si possa ritenere che sussista l’interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ricorda infatti che l’articolo 22 della legge n. 241/1990 richiede tale ultima requisito affinché l’istanza ostensiva non sia indeterminata. Pertanto l’Istituto, secondo i giudici, ha correttamente circoscritto l’ostensione a quei documenti in cui si sono evidenziati i criteri di scelta dei candidati. Lo stesso Collegio ritiene che tale legame non sussista per i restanti, quali ad esempio tutti i rilievi espressi e le comunicazioni trasmesse in ordine ai provvedimenti richiesti dal consiglio di vigilanza, dal collegio dei sindaci e dal ministero del Lavoro, o le proposte del direttore generale. In ordine a tali tipi di atti non si configura, secondo il Tar, l’interesse diretto concreto e attuale correlato al documento e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. La richiesta è, infatti, rivolta ad un sindacato sull’attività istruttoria (ad esempio, i rilievi espressi e le comunicazioni trasmesse dal consiglio di vigilanza) che, avendo natura endoprocedimentale e riguardando l’adozione di atti generali dell’amministrazione, è sottratta all’impugnazione giurisdizionale. Su di essi la tutela può essere affidata alla diretta e tempestiva impugnazione degli atti generali (bando o regolamento), qualora l’interessato ritenga che le disposizioni in essi contenute siano immediatamente lesive della sua posizione.

Il “controllo generalizzato” resta fuori dall’accesso ex 241
In sostanza, la richiesta in ordine ai tipi di documenti richiamati è rivolta ad introdurre un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, espressamente sottratto ai richiedenti l’accesso dall’articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III-quater, con la sentenza n. 10011/2017, respinge pertanto il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

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