Personale

Salario accessorio, i risparmi da progressioni dei dipendenti usciti non alimentano il fondo

di Gianluca Bertagna

La deliberazione della Corte dei conti della Puglia n. 110/2017 va esaminata con molta attenzione in quanto una sua frettolosa lettura potrebbe portare a conclusioni errate relativamente alla costituzione del fondo del salario accessorio degli enti locali.
Il Comune ha posto la questione se i risparmi che si rilevano sulle progressioni orizzontali dei dipendenti cessati dal servizio possono andare a integrare il fondo del salario accessorio in vigenza dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (tetto su fondo 2016).

L'imputazione al fondo delle progressioni orizzontali
Prima di analizzare la risposta dei magistrati contabili è utile ripercorrere il meccanismo di finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza.Al momento del riconoscimento dello “scatto” salariale le relative risorse vengono prelevate interamente dagli utilizzi del fondo delle risorse decentrate. Nel commentare l'articolo 34 del contratto collettivo del 22 gennaio 2004, l'Aran nella relazione illustrativa, ricorda che, in caso di cessazione dei dipendenti, gli importi fruiti a titolo di progressione orizzontale tornano nella disponibilità delle risorse decentrate stabili. La contrattazione decentrata, secondo le regole vigenti, deciderà le nuove utilizzazioni di queste specifiche risorse che, insieme ad altre, potranno essere nuovamente destinate a finanziare ulteriori progressioni.
Questa indicazione può essere letta in un unico modo ovvero che dalla parte di uscita del fondo ci saranno meno risorse prelevate in quanto non dovranno più essere corrisposte le progressioni orizzontali ai dipendenti cessati. In altre parole, non è possibile in alcun modo che il risparmio della progressione orizzontale di un dipendente cessato vada a incrementare il fondo e, quindi, è evidente che nei casi analizzati non ci sia alcun problema di limite rispetto all'anno 2016 in quanto con la cessazione si crea solo un risparmio nella parte di uscita del fondo lasciando intoccata la parte di costituzione. Veniamo alle conclusioni della Corte dei conti della Puglia.

Il parere della Corte
Innanzitutto, i magistrati, ricordano che la parte stabile del fondo non può mai variare per volontà discrezionale dell'amministrazione, ma solo per fatti nuovi e ben definiti. Viene poi affermato che «l'importo delle risorse stabili può aumentare per effetto della riacquisizione al fondo di somme che erano state precedentemente destinate al finanziamento di progressioni orizzontali». Questa frase non può però essere letta in maniera scollegata dalle successive considerazioni laddove si afferma che quando un dipendente cessa la somma della progressione torna nella parte stabile e resa disponibile secondo le regole di distribuzione del fondo.
In concreto, quindi, il problema del superamento del limite del fondo dell'anno 2016 non si pone, in quanto si tratta di una minore uscita dal fondo utilizzabile per nuove finalità o altre progressioni orizzontali, ma senza effetti sull'importo di costituzione del salario accessorio.

La deliberazione della Corte dei conti della Puglia n. 110/2017

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