Personale

Il precedente per droga anche se occasionale costa all'allievo finanziere il reclutamento straordinario

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato, quarta sezione, con la sentenza n. 4552/2017, ha affermato la legittimità del provvedimento di esclusione di un allievo finanziere rispetto al quale il comando generale della Guardia di Finanza ha accertato la carenza dei requisiti morali per l'uso di sostanze stupefacenti, anche se tale fatto è avvenuto in epoca precedente all'arruolamento.

Il fatto
Un allievo finanziere è stato destinatario del provvedimento di esclusione dalla procedura straordinaria di reclutamento, riservata agli idonei non vincitori di precedenti concorsi, in quanto, nel supplemento istruttorio, finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti morali e di condotta, era emerso che il militare era stato trovato, durante un controllo da parte dei Carabinieri, in possesso di sostanze stupefacenti e che, inoltre, lo stesso aveva fatto verbalizzare di essere consumatore non abituale, ma solo saltuario.
L'allievo aveva proposto tempestivo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo della capitale, il quale gli aveva dato ragione, ponendo la sua decisione sulla valorizzazione del fatto che l'esclusione era stata disposta quando il ricorrente era già stato ammesso al corso di formazione, quindi, di fatto, già arruolato; ciò inibiva l'amministrazione a esercitare il potere di esclusione, il quale poteva essere esercitato solo nei confronti dei candidati.

La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la decisone del Tar Lazio, ritenendo che il provvedimento di esclusione poteva essere disposto in ogni momento e non solo nei confronti dei candidati come affermato in primo grado.
Il Consiglio di Stato ha messo in risalto la natura della procedura di reclutamento, la quale era di tipo straordinaria e dedicata agli idonei, non vincitori, dei concorsi indetti in anni precedenti. Il reclutamento straordinario è stato emanato in esecuzione dell'articolo 16-ter del Dl 78/2015 che ha autorizzato, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, assunzioni straordinarie, nei rispettivi ruoli iniziali, nelle Forze di polizia a ordinamento sia civile sia militare, nonché nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La disposizione in esame prescrive che tali assunzioni debbano essere operate attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.
Il bando straordinario ha precipuamente specificato che i candidati sono sottoposti alla verifica del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e che, nelle more di siffatti accertamenti, tutti i candidati partecipano con riserva alla procedura di reclutamento.
La sentenza coglie nel segno evidenziando che la procedura di reclutamento non poteva avere alcuna efficacia sanante e, in particolare, non poteva privare l'Amministrazione del potere/dovere di verificare l'effettivo possesso, in capo ai candidati, dei prescritti requisiti, la cui eventuale carenza imponeva, come di fatto è accaduto, l'esclusione dalla procedura che poteva essere disposta in ogni momento.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4552/2017

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