Personale

Il recupero delle somme del salario accessorio attribuite illegittimamente non alimenta il fondo

di Vincenzo Giannotti

La Corte dei conti lombarda, con la deliberazione n. 249/2017, mentre da un lato, conferma la disposizione sanante per le somme erogate in modo illegittimo fino all'anno 2012, dall'altro lato, precisa come l'eventuale recupero delle somme, a valere dagli anni 2013 e seguenti, non può costituire valido titolo per la loro confluenza nel fondo, neppure sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 17 comma, 5 del contratto collettivo di comparto del 1° aprile 1999 secondo cui «le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo» (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 26 settembre).

La vicenda
Un ente locale per mero errore ha attribuito a un dipendente, in sede di progressione economica, la categoria B5 anziché la B4. L'ente ha avuto contezza dell’errore commesso nel 2008 solo nel 2016, ponendosi il problema di un eventuale recupero delle somme indebitamente attribuite, in considerazione della disposizione di cui all'articolo 4 del Dl16/2014 (decreto Salva Roma) che disponeva un effetto sanante fino all'anno 2012, mentre in considerazione della nullità del titolo di attribuzione delle somme, l'ente avrebbe potuto procedere, a suo dire, al recupero sul dipendente degli importi erogati negli anni successivi. Proprio avuto riguardo alle somme recuperate, l'ente chiede se le stesse, illegittimamente uscite dal fondo delle risorse decentrate, potessero essere riacquisite nel fondo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del contratto collettivo 1 aprile 1999.

La risposta dei magistrati contabili sul Salva Roma
Secondo il collegio contabile le disposizioni legislative introdotte dal Dl 16/2014 e, in particolare, dall'articolo 4, comma 3, prevedono che, fermo restando l'eventuale obbligo di recupero in caso di complessiva costituzione del fondo in misura eccedente a quanto previsto dal contratto collettivo o dalla legge, in caso di erogazione di risorse per la contrattazione integrativa in maniera non aderente al dettato contrattuale o legislativo, la disciplina legislativa ha efficacia «sanante» delle illegittimità pregresse, entro, tuttavia, un preciso limite temporale. In altri termini, la norma prevede la disapplicazione delle disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del Dlgs 165/2001, ovvero la nullità delle clausole dei contratti integrativi in contrasto con la legge o il contratto collettivo nazionale, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del Dlgs n. 150 del 2009, ossia il 31 dicembre 2012. Per poter beneficiare della sanatoria, l'ente deve, in ogni caso, dimostrare: a) il mancato riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale; b) il rispetto del patto di stabilità interno; c) il rispetto della riduzione delle spese del personale. Pertanto, se l'ente ha rispettato le condizioni poste dalla norma, non potrà procedere al recupero di quanto indebitamente attribuito al dipendente in sede di passaggio di progressione orizzontale fino all'anno 2012. Mentre a partire dall'anno 2013 dovrà procedere al recupero delle somme, in quanto in questo caso si è in presenza della nullità degli emolumenti economici attribuiti.

La destinazione delle risorse recuperate
Le eventuali somme recuperate al dipendente, secondo i magistrati contabili di controllo, non potranno essere portate in aumento del fondo delle risorse decentrate nell'anno 2017 per le seguenti ragioni:
• il recupero delle risorse decentrate attribuite in modo illegittimo ai propri dipendenti non possono transitare ad alimentazione dei fondi decentrati, ai sensi del citato art.17, comma 5, del contratto collettivo 1° aprile 1999, in quanto alcuna norma di legge o di contratto consentono la loro possibile destinazione alla contrattazione integrativa degli esercizi successivi;
• l'articolo 40 del Dlgs n. 165 del 2001 non contiene alcuna disposizione che permetta l'alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa con le risorse derivanti dal recupero, a carico dei dipendenti, di emolumenti accessori attribuiti in contrasto con norme di legge o di contratti collettivi, né similare previsione si trova in altre norme del decreto sul pubblico impiego che trattano l'argomento, per esempio, l'articolo 40-bis o l'articolo 45;
• altra cosa sono le economie discendenti dalla mancata integrale destinazione delle risorse annuali del fondo per la contrattazione integrativa, prevista da specifica norma contrattuale in caso di mancata integrale destinazione delle risorse annuali del fondo per la contrattazione integrativa.
In altri termini, le risorse accessorie recuperate, in caso di loro illegittima attribuzione, torneranno nella disponibilità dell'ente quali economie di bilancio.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 249/2017

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