Personale

Segretari, sui diritti di rogito incerti meglio il pagamento con la «garanzia» di restituzione

di Arturo Bianco

I diritti di rogito ai segretari dirigenti che svolgono la loro attività in comuni privi di queste qualifiche, cioè la gran parte della categoria, devono essere corrisposti o no? Come sappiamo i contrasti su questa disposizione si sono aperti subito dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 90/2014, cioè dall'agosto di tre anni fa. Ma nella gran parte delle amministrazioni, quelle che hanno calcolato queste spettanze senza liquidarle, urge una scelta visto che non si può all'infinito, dopo l'armonizzazione dei sistemi contabili, continuare a considerare una somma come avanzo vincolato. Appare utile in questo quadro suggerire alle amministrazioni la corresponsione di questi compensi adottando forme di tutela dell'ente nel caso, invero assai improbabile, in cui si rendesse necessario il loro recupero.

I diversi orientamenti giurisprudenziali
Occorre ricordare che i tribunali ordinari con un orientamento ampiamente consolidato stanno stabilendo che i diritti di rogito spettano anche ai segretari inquadrati come dirigenti (cioè a quelli di fascia A e B) che svolgono la loro attività nei Comuni privi di dirigenti. Sappiamo d'altronde che, in modo altrettanto consolidato, le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, sulla scorta di un parere della sezione autonomie, hanno un orientamento assai diversificato: questi compensi spettano solamente ai segretari che non sono inquadrati come dirigenti (fascia C) e che svolgono la loro attività in Comuni privi di dirigenza. Sappiamo che tanto i giudici del lavoro quanto quelli contabili sono d'accordo nel ritenere che ai segretari cui spettano questi compensi debbano essere erogati nel tetto fissato dal Dl 90/2014 e che vadano calcolati, almeno fino a quando il contratto collettivo nazionale non detterà una diversa disciplina sulla intera somma incassata dall'ente.
Il Tribunale del lavoro di Pordenone, con la sentenza n. 77/2017, ha stabilito che ai segretari di fascia A e B spettano i diritti di rogito a condizione che svolgano la loro attività in Comuni privi di dirigenza. La sentenza dà conto della lettura negativa fornita dalla Corte dei conti, con riferimento anche alla sezione autonomie. Alla base della sentenza viene ricordata «la copiosa giurisprudenza di merito». La sentenza si conclude stabilendo la compensazione delle spese, mentre ricordiamo che per qualche altra pronuncia le amministrazioni sono state condannate anche al pagamento delle spese legali.

Gli enti in difficoltà con i bilanci
Questa condizione di dubbio si protrae orami da oltre tre anni, cioè dalla entrata in vigore della legge di conversione del Dl 90/2014. Molte amministrazioni hanno provveduto a calcolare questi compensi e a non erogarli in attesa di un chiarimento, che però non è fin qui arrivato e che non sembra alle viste. I vincoli derivanti dall’armonizzazione dei sistemi contabili non consentono agli enti locali di riproporre anno dopo anno che alcune risorse sono a destinazione vincolata.
Sulla base del consolidamento, anche con sentenze d'appello, della lettura dei giudici del lavoro per cui i diritti di rogito entro il tetto fissato dal Dl 90/2014 devono essere erogati anche ai segretari dirigenti che svolgono la loro attività in enti senza dirigenti e in considerazione della sostanziale impossibilità di continuare a considerare queste somme come a destinazione vincolata, si suggerisce agli enti di provvedere alla loro liquidazione, così da evitare l'instaurazione di contenziosi i cui esiti sembrano scontati. Alla luce anche degli orientamenti della Corte dei conti e del principio di carattere generale del divieto di estensione dei giudicati in materia di lavo pubblico, appare opportuno che gli enti tengano una condotta prudenziale. Tale può essere la richiesta ai segretari di sottoscrivere un impegno a dare corso alla restituzione di questi compensi qualora prevalessero orientamenti negativi alla loro erogazione.

La sentenza del Tribunale del lavoro di Pordenone n. 77/2017

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