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Operativo dal 1° settembre il polo unico per le visite fiscali nella Pa

Dal1° settembresarà operativo il Polo unico per le visite fiscali e l’Inps ha fornito i primi chiarimenti con il messaggio n. 3265/2017. L’istituto sarà chiamato a effettuare le visite fiscali di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Stante la diversità delle fasce di reperibilità attualmente previste per il settore privato (10-12 e 17-19) e per quello pubblico (9-13 e 15-18), si dovrà attendere l’emanazione di un decreto ministeriale volto all’armonizzazione di tali fasce, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali.

Categorie e controlli
Nel messaggio si definiscono le categorie di dipendenti pubblici soggetti alle visite. Rientrano nel novero tutte le amministrazioni dello Stato, tra cui le scuole, le amministrazioni a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province e i Comuni nonché le Camere di commercio. Il controllo riguarderà anche il personale della carriera prefettizia, diplomatica, della magistratura, i docenti e ricercatori universitari nonché il personale dell’Agcom, delle autorità indipendenti, di Consob e Banca d’Italia.
I controlli non saranno estesi al personale dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco e al personale degli enti pubblici economici, gli enti morali e delle aziende speciali.
Per quest’anno il budget a disposizione dell’Inps è pari a 17 milioni di euro. Nel caso di esaurimento delle risorse, la pubblica amministrazione richiedente sarà informata.

Procedure
La domanda di visita medica dovrà essere effettuata online e in fase di primo avvio dovrà certificare la propria qualità di datore di lavoro rientrante nell’ambito del Polo unico. Ciò perché, fino ad oggi, le Pa possono richiedere all’Inps le visite fiscali (in luogo di quella richiesta alla Asl di riferimento) ma per tale prestazione l’istituto emette fattura, quale servizio richiesto a domanda. Tale modalità sarà in uso fino al 31 agosto.
Il datore di lavoro pubblico dovrà specificare se deve essere effettuata la visita ambulatoriale in caso di assenza del lavoratore dal proprio domicilio. Effettuate le visite mediche di controllo, l’Inps metterà a disposizione gli esiti dei verbali tramite la propria piattaforma. Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, l’Inps non potrà effettuare la visita di controllo.
Nel corso della visita domiciliare (o ambulatoriale) i medici legali dovranno valutare l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi. L’esame e la valutazione dell’assenza del lavoratore del proprio domicilio non rientra tra le competenze dell’istituto.
Eventuali assenze per visite specialistiche dovranno essere comunicate dal lavoratore al proprio datore di lavoro, il quale informerà l’Inps. La necessità di variare il domicilio in corso di evento morboso in atto dovrà essere disciplinato da un apposito decreto ministeriale. Dato che, come rilevato dall’Inps, gli elenchi provinciali dei medici che collaborano con l’Inps per gli accertamenti domiciliari presentano aree di particolare carenza e altre di abbondanza di medici, le sedi territoriali dell’istituto in caso di necessità potranno sopperire assegnando incarichi temporanei.

Il messaggio dell’Inps n. 3265/2017

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