Personale

Nomina per chiara fama senza concorso per il direttore del conservatorio musicale

di Daniela Casciola

È legittima la nomina dal parte del minisetro della Pubblica istruzione se4nza passare per il pubblico concorso per i direttori di conservatorio musicale quando si conferisce l'incarico a persone di chiara fama. Lo ha stabilito il Tar Valle d'Aosta con la sentenza 24 luglio 2017 n. 45, decidendo sul ricorso di 22 maestri contro la nomina da parte dell’assessore alla cultura della Valle d’Aosta del direttore di un istituto musicale.

La norma in deroga
Ai sensi dell'articolo 241, comma 5, del Dlgs 16 aprile 1994 n. 297, il Ministro dell'Istruzione può «in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato». La norma introduce un criterio di nomina di tipo straordinario ed eccezionale, appunto per chiamata diretta, superando le normali procedure dirette alla scelta del soggetto da preporre alla direzione di un conservatorio musicale.
Secondo il Tar ci sono delle situazioni che legittimano l'Autorità - come si legge espressamente nella sentenza - ad «aggirare il normale strumento di approviggionamento di personale, coincidente per lo più in una procedura selettiva ad evidenza pubblica», proprio perché si riscontrano (ancorchè specifici, non frequenti) situazioni che di per sé consigliano e/o rendono opportuno procedere a ricoprire il posto pubblico con una nomina ad personam che soddisfi in pieno gli obiettivi e le finalità connesse al potere dovere della Pubblica amministrazione di procedere alla scelta del migliore dei soggetti possibili a ricoprire l'incarico in questione, in deroga appunto allo strumento concorsuale.

La nomina per chiara fama
I giudici vanno anche oltre e arrivano a sostenere che in questi casi non vi sarebbe nemmeno bisogno che l'Autorità preposta alla gestione del settore abbia l'onere di motivare sul perché di una nomina in deroga, appunto per chiara fama, giacchè il nome e l'attività professionale che identificano il soggetto da nominare rendono «adeguata contezza della bontà della scelta operata». E venono fatti paragoni con precedenti eccellenti: la nomina per chiara fama di Ugo Foscolo avvenuta nel marzo del 1808 a titolare della cattedra di Eloquenza nell'Università degli Studi di Pavia o quella di Giosuè Carducci, nel 1860 ( allora venticinquenne ) a titolare della cattedra di letteratura italiana nell'Università di Bologna.
Il Tar ha quindi concluso nel senso che la nomina per chiara fama non è solo legittima , ma anche per certi versi «doverosa» : un omaggio alla personalità individuata, una garanzia di professionalità per l'attività di vertice che il designato andrà a svolgere a beneficio del prestigio delle istituzioni pubbliche e private, a sicuro e felice soddisfacimento degli interessi della collettività.

La sentenza del Tar Valle d’Aosta n. 45/2017

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