Personale

Competenza esclusiva dello Stato sugli stipendi dei dipendenti regionali

di Guido Befani

Poiché a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del Codice civile e dalla contrattazione collettiva, è incostituzionale la normativa regionale ligure che modifica il trattamento economico del personale impegnato nel supporto dei lavori dell’assemblea consiliare. È quanto afferma la Corte costituzionale, con la sentenza 160/2017.

L’approfondimento
La Corte costituzionale è intervenuta sulle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, sul trattamento economico dei dipendenti dell'Assemblea regionale.

La decisione
La Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa regionale ligure che prevedeva, nel caso in cui la seduta dell’assemblea consiliare si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto ai lavori spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta, così come il medesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue.
Per la Corte, infatti, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del Codice civile e dalla contrattazione collettiva.
In particolare, dall’articolo 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, emergerebbe il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia «ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto, anche la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne consegue che poiché la disposizione della Regione Liguria concerne un aspetto della retribuzione, tale assorbente profilo incide sulla materia «ordinamento civile» che è riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E ciò, di per sé, ne comporta l’illegittimità costituzionale.

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