Personale

Tornano le progressioni verticali tra nuovi vincoli e condizioni

di Luca Tamassia

A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo con le progressioni verticali, elegante locuzione che assomiglia molto, per non dire che si sovrappone perfettamente, ai concorsi riservati al solo personale interno all’amministrazione pubblica e scomparse dal nostro ordinamento contrattuale nel 2009 a opera del decreto legislativo n. 150/2009, meglio noto come decreto Brunetta. A distanza di pochi anni dalla loro giuridica eliminazione, quindi, rieccole comparire nell’ordinamento legale e neanche sotto mentite spoglie, ma proprio con il loro inconfondibile appellativo che sta a indicare, inequivocabilmente, l’esperimento di un processo di evoluzione giuridica verso la categoria o l’area superiore, nell’ambito sistema negoziale che regola gli ordinamenti professionali del personale dipendente nei diversi comparti contrattuali, devoluto al solo personale già dipendente del sistema pubblico.

Disciplina
La “rispolverata” di questo istituto, ben noto e altrettanto appetibile per tutti i dipendenti dell’amministrazione pubblica, è contenuta nell’articolo 22, comma 15, del Dlgs 25 maggio 2017, n. 75, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottato in applicazione della delega parlamentare conferita con la legge n. 124/2015, il quale, infatti, dispone che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree e categorie contrattuali riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. La disposizione, poi, prosegue prevedendo che il numero di posti destinati a tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria negoziale. In ogni caso, poi, continua la prescrizione legislativa, l'attivazione di tali procedure selettive determina, in relazione al numero di posti a esse riservati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti a favore del personale interno, e ancora la norma statuisce che dette procedure selettive debbano prevedere apposite prove di selezione intese ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche in relazione alla soluzione di problemi specifici e di casi concreti. Infine, la norma di riferimento dispone che la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono altrettanti titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area o categoria superiore.

Presupposti attuativi
L’impiego di tale percorso di evoluzione professionale, pertanto - attesa la sua evidente natura eccezionale e il suo carattere derogatorio rispetto al principio generale di accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione mediante concorso pubblico e non ristretto al personale interno (articolo 97 della Costituzione) - appare particolarmente circoscritto e dettagliatamente perimetrato nella sua concreta gestione mediante un’articolata previsione legislativa che prescrive non poche limitazioni all’applicazione dello stesso, se solo si consideri che i presupposti attuativi possono così compendiarsi, con rappresentazione di sintesi:
1.      Limitazione del periodo di esperimento delle procedure selettive interne al solo triennio 2018-2020: si ritiene che nell’ambito del predetto periodo temporale la singola procedura debba essere meramente attivata, secondo il chiaro disposto normativo, ma non necessariamente conclusa nello stesso termine.
2.      Valorizzazione delle professionalità interne: per cui l’attivazione delle progressioni verticali, in quanto strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, dovrà risultare adeguatamente motivata dalla necessità o dall’opportunità di dare valore, sviluppare e perfezionare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’assetto dotazionale dell’ente.
3.      Rispetto dei vigenti limiti assunzionali: le progressioni verticali debbono necessariamente essere computate nell’ambito delle facoltà di assunzioni di personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che l’ordinamento, vigente al momento dell’esperimento delle stesse, prescrive per la singola amministrazione in relazione alla sua particolare tipologia. La relativa spesa, che eroderà le facoltà assunzionali, quindi, dovrà essere computata per differenziale economico tra le categorie o aree di provenienza e quelle di destinazione, ferme restando, ovviamente, le eventuali limitazioni in materia di spesa complessiva a titolo di personale.
4.      Necessario possesso dei titoli di studio prescritti per l’accesso dall’esterno: ai fini di non determinare una riduzione dei livelli culturali per l’acquisizione della categoria o area superiore - fenomeno che, in presenza di deroghe al possesso dei titoli necessari, potrebbe determinare un pericoloso abbassamento della soglia di patrimonio di conoscenze e nozioni utili alla gestione del ruolo – si prevede l’imprescindibilità del possesso del titolo di studio prescritto, dall’ordinamento, per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione.
5.      Limitazione dell’entità delle posizioni professionali ricopribili mediante progressione verticale: il numero di posti riservati a tali particolari procedure selettive non può, comunque, superare il 20% di quelli previsti, nei piani dei fabbisogni, come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria negoziale. Ciò sta a significare che la percentuale di riserva opera sul complesso delle assunzioni previste, con gli ordinari strumenti di reclutamento nell’ambito dei piani dei fabbisogni di personale, per la stessa categoria o area contrattuale oggetto di progressione. Il silenzio della disposizione in merito ad uno specifico riferimento allo stesso profilo professionale oggetto di reclutamento dall’esterno, lascia ampi margini di facoltà da esercitarsi nella disciplina delle riserve da parte dell’ente, potendosi prevedere, dunque, in tale ambito regolativo, eventuali distribuzioni delle riserve stesse anche su profili professionali diversificati.
6.      Vincoli in materia di appositi contenuti delle prove di selezione per la realizzazione delle progressioni verticali: la norma statuisce dettagliate specifiche per i contenuti delle procedure selettive, le quali, infatti, devono necessariamente prevedere apposite prove finalizzate ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche in relazione alla soluzione di problemi specifici e di casi concreti. È il tradizionale sistema di valutazione mediante strumenti di problem solving, che consentono non solo l’accertamento del possesso di cognizioni teoriche, ma, soprattutto, la loro concreta applicazione per fronteggiare casi reali che si possano presentare nell’assolvimento delle attribuzioni di competenza del ruolo di destinazione. La presenza necessaria di tale asset valutativo, peraltro, non esclude che l’amministrazione possa arricchire il bagaglio delle prove di valutazione selettiva, ad esempio prevedendo ulteriori prove e/o colloqui professionali o anche sistemi di valutazione attitudinale.
7.      Elementi di valutazione esterni all’esperimento delle prove selettive: si prevede, infine, che taluni riconoscimenti debbano, comunque, avere effetti sull’insieme dei meccanismi valutativi volti alla realizzazione delle progressioni verticali. In particolare, la norma di legge prescrive che rappresentino altrettanti titoli di rilievo per l’esperimento della valutazione funzionale alla progressione verticale i seguenti elementi: la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni; l'attività svolta e i risultati conseguiti nell’ambito dell’ordinario sistema di valutazione; l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, interne o esterne.

Osservazioni finali
Come si vede, la riapparizione, sul palcoscenico dei sistemi di valorizzazione professionale del personale dipendente, delle progressioni verticali appare, a differenza del passato, notevolmente presidiata da vincoli e condizioni attuative. Evidentemente si vuole scongiurare il rischio di ricommettere i tanti errori che hanno costellato il sistema di applicazione di questo istituto in tempi non molto remoti e che hanno caratterizzato le trascorse stagioni contrattuali, ma questo dipenderà molto dalla specifica disciplina di cui ogni amministrazione dovrà dotarsi per l’impiego di tale istituto.

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