Personale

Niente indennità di amministrazione al personale comunale comandato presso il giudice di pace

di Vincenzo Giannotti

In riforma della sentenza della Corte di Appello, la Cassazione, con la sentenza 18 luglio 2017 n. 17742, stabilisce che al personale degli enti locali comandato presso il giudice di pace non spetti l'indennità di amministrazione prevista per i soli dipendenti del ministero della Giustizia, in quanto al ministero spetta esclusivamente il rimborso del salario fondamentale, con ciò discostandosi delle indicazioni fornite dai tecnici dell'Aran.

La posizione dell'Aran
I tecnici dell'Aran, con orientamento applicativo RAL 257 del 5 giugno 2011, in risposta alla domanda di un Comune se a un lavoratore comandato presso il ministero della Giustizia, il quale percepisce l'indennità di amministrazione del comparto ministeri, può essere corrisposta anche la indennità di comparto del contratto delle autonomie locali, ha risposto in modo negativo precisando che le due indennità, identiche nella disciplina contrattuale, non possano cumularsi, richiamando a supporto la dichiarazione congiunta n. 24 allegata al contratto collettivo del 22 gennaio 2004. In questo caso poteva essere confermata la percezione della indennità di amministrazione, di importo più elevato. Nel successivo orientamento applicativo RAL 440, sempre del 5 giungno 2011, ha precisato che, al personale comandato presso il ministero della Giustizia, il trattamento accessorio del personale è a carico dell'amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni (lavoro straordinario, eventuali turni o reperibilità, compensi per progetti di produttività, eccetera). D'altra parte, la posizione dell'Aran discendeva anche dalla circolare del ministero della Giustizia 21 novembre 2002 che aveva modo di precisare che «Ove ricorrano i presupposti indicati e sia stato adottato formale provvedimento di comando (che per l'amministrazione comunale di provenienza si configura quale atto dovuto) ai Comuni di provenienza compete il rimborso del trattamento economico fondamentale corrisposto a detto personale. A tale personale l'amministrazione corrisponde direttamente il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione (c.d. indennità giudiziaria) corrispondente alla posizione economica attribuita».

Le indicazioni della Corte
A differenza della Corte d’appello, che ha riconosciuto il beneficio della indennità di amministrazione del ministero di Giustizia al dipendente comunale distaccato presso il tribunale con mansione di assistente di udienza, i giudici di Piazza Cavour confermano, in riforma della sentenza, le ragioni del ricorso del ministero, precisando che:
• è irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal ministero della Giustizia e ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento della indennità di amministrazione, essendo la stessa correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi;
• ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del Dlgs165/01 spetta al ministero che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale;
• in ogni caso il dipendente comandato o distaccato, non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, né muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale.

La sentenza della Corte di cassazione n. 17742/2017

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