Personale

I dubbi di enti e Pa su buoni pasto, rimborso spese, periodo di prova e ferie non godute

Risposte a cura dell'Aran (*)

Un dipendente a tempo indeterminato fruisce di permessi allo studio per la frequenza di un master universitario di secondo livello. Le lezioni sono seguite telematicamente presso la sede dell’ente nei giorni del giovedì e del venerdì dalle ore 14,30 alle 19,30. Possono essere erogati i buoni pasto al dipendente nelle giornate nelle quali, dopo aver prestato servizio nelle ore antimeridiane (8-14), segue le lezioni per la formazione di cui si è detto? È assimilabile la partecipazione ad un corso di formazione rispetto alla frequenza di un master da svolgersi obbligatoriamente nella sede di servizio? (Comparto Regioni e autonomie locali)
In ordine alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile richiamare complessivamente le indicazioni di carattere generale in materia di riconoscimento dei buoni pasto già espresse in materia nei propri orientamenti applicativi:
a)   
l’articolo 46, comma 2, del Ccnl del 14 settembre 2000, come da voi evidenziato, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2, del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”;
b)   
la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);
c)   
gli articoli 45 e 46 del Ccnl Regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, si riferiscono chiaramente all’effettiva prestazione di “attività lavorativa” (l’articoli 46 del Ccnl del 14 settembre 2000, per l’erogazione del buono pasto, fa riferimento espresso “ad ogni giornata effettivamente lavorata”;si deve trattare quindi di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo);
d)   
in base alla disciplina dei citati articoli 45 e 46 del predetto Ccnl, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;
e)   
il Ccnl, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere  la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;
f)    
spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;
g)   
sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;
h)   
nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva,  con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane (effettive), a tal fine richieste al personale. Poiché in base alla disciplina contrattuale, come evidenziato alla lett. c), ai fini del riconoscimento del buono pasto si deve trattare di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo, si nutrono perplessità in ordine alla sussistenza di tale presupposto nel caso prospettato. Infatti, i permessi per il diritto allo studio, proprio per la loro particolare natura e disciplina, non possono considerarsi come effettive prestazioni lavorative. L’Aran, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, solo nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’ente o comunque autorizzati dal medesimo ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro. Ma le suddette attività formative organizzate e programmate dall’ente si distinguono nettamente, sul piano concettuale, dai permessi per motivi di studio, di cui all’articolo 15 del Ccnl 14 settembre 2000, come evidenziato anche dalla disciplina dettata, in quanto finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori (sono questi, infatti, a individuare liberamente e autonomamente i corsi che intendono frequentare, sopportandone i relativi oneri).  Conseguentemente, deve escludersi ogni possibilità di assimilazione sostanziale delle prime con i secondi.

Un ente è tenuto a rimborsare ad un proprio dipendente le spese di trasferta da questi sostenute per l’assolvimento dell’Ufficio di giudice tributario? (Comparto Regioni e autonomie locali)
Relativamente a questa problematica, va evidenziato che l’articolo 41, comma 1, del Ccnl del 14 settembre 2000 espressamente dispone:“Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio (…).”.
Alla luce di tali indicazioni, appare evidente che la fattispecie presa in considerazione e disciplinata dal citato articolo 41 è solo quella del dipendente di un ente al quale, sempre nell’ambito del suo rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza, è dato l’ordine di prestare la propria normale attività lavorativa, in via del tutto eccezionale e temporanea, in una località diversa dalla propria ordinaria sede di servizio.
I presupposti della disciplina contrattuale non sembrano potersi ritenere sussistenti nel caso in esame, dato che il dipendente si reca in altro luogo, diverso dalla sede ordinaria di lavoro, non per l’esecuzione della propria ordinaria prestazione lavorativa, ma per l’espletamento, al di fuori del rapporto di lavoro, di funzioni e attività di natura diversa e non nell’interesse dell’ente di appartenenza ma di altra amministrazione (commissione tributaria).
Eventualmente, su di un piano più generale, anche con riferimento a tutte le altre amministrazioni, anche di diverso comparto, potenzialmente interessate, potrebbe essere verificata l’0esistenza di norme di legge che consentano il rimborso delle spese di cui si tratta. Tuttavia, indicazioni in materia potranno essere richieste solo al dipartimento della Funzione pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
L’attività di assistenza dell’Aran, infatti, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Dlgs n. 165/2001, è limitata esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’articolo 14-bis, comma 9, del Ccnl del 6 luglio 1995, come modificati dai Ccnl del 6 luglio 1997 e del 14 settembre 2000 (diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra amministrazione), si applica anche al personale assunto con contratto a termine? In alternativa è possibile applicare l’istituto della riammissione in servizio? (Comparto Regioni e autonomie locali)
In relazione alla particolare fattispecie esposta, l’avviso dell’Agenzia è nel senso che l’articolo 14-bis, comma 9, del Ccnl del 6 luglio 1995, come modificato dall’articolo 20 del Ccnl del 14 settembre 2000, trova applicazione solo relativamente al personale dell’ente titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In tal senso depone, infatti, il comma 1 del suddetto articolo 14-bis che individuando il personale destinatario della sua disciplina espressamente dispone che: “Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova (…).”.
Pertanto, proprio tale precisa formulazione del testo contrattuale non consente di ritenere che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione anche nei confronti di personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Sul diverso aspetto dell’applicabilità al lavoratore a termine dell’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro (la cosiddetta riammissione in servizio), si ricorda che attualmente esso, in base alla regolamentazione dell’articolo 26 del Ccnl del 14 settembre 2000, come integrato dall’articolo 17 del Ccnl del 5 ottobre 2001, ad avviso dell’Aran, può trovare applicazione, nei limiti, anche temporali, ivi precisati, solo nella specifica ipotesi della ricostituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente, che, precedentemente, era già titolare di altro rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, con la stessa amministrazione cessato per effetto di dimissioni del dipendente stesso.
Conseguentemente, non si ritiene possibile una sua estensione anche alla diversa fattispecie dell’estinzione per dimissioni di un precedente rapporto a termine.

Nel caso in cui un lavoratore a tempo indeterminato sia vincitore di un concorso pubblico con il conseguimento di un diverso profilo presso la medesima amministrazione, è possibile riconoscergli le ferie maturate e non godute nel precedente rapporto di lavoro? (Comparto Ricerca)
Confermando l’orientamento applicativo già reso ad altri enti in materia di nozione di personale neo assunto di cui all’articolo 6, comma 3 del Ccnl 21 febbraio 2002  per cui per la determinazione delle ferie spettanti ai dipendenti assunti in quanto risultati vincitori di un concorso pubblico, ma già in servizio con contratto a tempo indeterminato per un periodo superiore a tre anni presso la pubblica amministrazione occorre far riferimento all’articolo 6, comma 2, del Ccnl 21 febbraio 2002, si osserva quanto segue.
In materia di pubblico impiego privatizzato, l’assunzione a seguito di un concorso pubblico di un lavoratore presso la stessa o altra amministrazione pubblica comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Tale previsione esclude che, ai fini della conservazione dei diritti acquisiti, si realizzi alcun trasferimento del rapporto di lavoro, cosicché l’insorgenza del predetto nuovo rapporto implica la decadenza del diritto maturato durante il precedente rapporto di lavoro in termini di ferie maturate e non godute.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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