Personale

Progressioni orizzontali con limiti per i contratti part time

di Vincenzo Giannotti

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17372/2017, riformando completamente sia le sentenze sia del tribunale di prime cure sia della Corte d’appello, stabilisce alcune condizioni ed eccezioni al fine di poter estendere anche al personale a tempo determinato la progressione economica orizzontale (Peo). In particolare, si rileva come l'estensione di tale istituto contrattuale al personale a tempo determinato sia condizionata a precisi vincoli contrattuali legati a una necessaria durata del contratto che deve essere sufficiente a poter coprire in via continuativa il periodo oggetto di valutazione, in mancanza di tale durata significativa del rapporto e delle mansioni svolte, l'istituto non può essere applicato senza che ciò possa influire su una possibile violazione delle disposizioni di cui al Dlgs n. 368 del 2001.

I fatti
Un gran numero di dipendenti a tempo determinato si era rivolto al giudice del lavoro al fine di potere essere inserito nella valutazione del personale aspirante alla Peo. Il Tribunale di prime cure e, successivamente, la Corte territoriale hanno statuito la illegittima esclusione di questi dipendenti a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della determinazione con la quale il Comune ha limitato la partecipazione alla graduatoria solo ai dipendenti di ruolo. Secondo i giudici d’appello vi sarebbe stata una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Dlgs 368/2001 che, in recepimento della direttiva 99/70/Ce, ha statuito il principio di non discriminazione e l'estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile con la natura di contratto a termine. D'altra parte, il Comune non aveva dimostrato alcuna incompatibilità della Peo con i contratti di lavoro dei ricorrenti.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, il Comune ha fatto ricorso in Cassazione, ricordando come l'articolo 6 del Dlgs 368/2001 prevede che «Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine». D'altra parte, precisa il Comune, non è stato considerato che progressione economica orizzontale non è un elemento retributivo automatico, ma dipendente dall'accertamento di una serie di condizioni implicanti valutazioni soggettive dell'ente erogatore che, nel caso di specie, non venivano effettuate nei confronti dei lavoratori a termine da parte dei dirigenti del Comune.

La posizione della Suprema corte
I giudici di Piazza Cavour evidenziano come l'articolo 7, del contratto collettivo nazionale 4 settembre 2000, al comma 10 prevede che «Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine...». In tale contesto contrattuale, i giudici d’appello non hanno tenuto conto della compatibilità legale richiesta dalla normativa contrattuale ai fini della corretta applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale, basandosi esclusivamente sulla irrilevante assenza testuale di divieti di applicazione. Quello che assume importanza, in tale contesto, è rappresentato dalla verifica della compatibilità richiesta dalla normativa contrattuale che deve fondarsi sulla esistenza di una sommatoria di prestazioni a termine tale da delineare una effettiva continuità del rapporto, questa continuità rappresenta la chiara condizione per la estensione di trattamenti retributivi, quali la Peo, insuscettibile di essere applicata, anche in ragione del complessivo scrutinio dirigenziale, a mere sommatorie di rapporti distinti e distanti nel tempo.
Non avendo la sentenza della Corte d’appello stabilito la necessaria compatibilità richiesta dalla normativa, la stessa va cassata con rinvio al giudice d’ appello in diversa composizione al fine di stabilire la compatibilità richiesta dall'articolo 7 del contratto collettivo nazionale enti locali, in ragione della previsione dell'articolo 6 del Dlgs n. 368 del 2001.

La sentenza della Corte di cassazione n. 17372/2017

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