Personale

Province, il divieto di assunzione blocca anche chi ha diritto al collocamento obbligatorio

di Giovanni G.A. Dato

Una Provincia ha avanzato una richiesta di parere in merito alla permanente vigenza del divieto di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in capo al predetto ente locale, anche con riferimento alla disciplina speciale in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, delibera 127/2017 sezione regionale di controllo Piemonte.

L’analisi interpretativa
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 29 ottobre 2013, n. 25/SEZAUT/2013/QMIG ha stabilito che il divieto, posto a carico delle Province, di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all’articolo 16, comma 9, del Dl. n. 95/2012 è tuttora in vigore e ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla legge n. 68/1999, nel caso in cui l’ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge medesima.
La successiva giurisprudenza contabile è stata univoca nel confermare l’attuale vigenza del divieto di assunzioni in discorso, che permane esteso anche alle predette unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio. E’ stato osservato, invero, che il divieto in questione risulta introdotto da una disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa: stante la possibile soppressione dell'ente datore di lavoro, il legislatore ha ritenuto corretto e doveroso cristallizzare la struttura burocratica (nel comparto risorse umane) dello stesso, in vista dell'accennata soppressione la norma, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, mira ad anticipare giuridicamente la stessa condizione di impossibilità di fatto all'assunzione che deriverebbe dall'eventuale estinzione dell'ente.

Il parere
Per la deliberazione in commento, la normativa susseguente non evidenzia un mutamento d’intenti in materia da parte del legislatore, che è intervenuto nuovamente sulla disciplina in esame solo per inserire nell’ordinamento giuridico specifiche deroghe, tenendo fermo il suddetto divieto generale di assunzione.
La conferma di ciò è chiaramente desumibile dalla recentissima deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato per le Province prevista dall’articolo 22, comma 5, Dl. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, il quale dispone che il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lett. c), Legge n. 190/2014, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle Province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 1, commi 85 e 86, Legge n. 56/2014.
Conclusivamente, permanendo il divieto normativo di assunzione di personale in capo alle Province, salvo per le deroghe espressamente previste dal legislatore, non può che essere confermata l’attualità del principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza con riguardo alle unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio.

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