Personale

Nuovi voucher utilizzabili nei Comuni con la registrazione all’Inps

di Arturo Bianco

Anche le pubbliche amministrazioni, in particolare i Comuni, possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale, l'istituto introdotto dalla legge 96/2017 di conversione del decreto legge 50/2017.

I vincoli
Gli ambiti sono assai limitati, visto che ogni ente non può spendere complessivamente più di 5mila euro nel corso dell'anno, ma il ricorso a questo istituto consente di dare risposta a esigenze straordinarie: è necessario, come condizione per l’utilizzo, che gli enti si registrino presso l'Inps. La materia è disciplinata dall'articolo 54-bis del provvedimento. Alle pubbliche amministrazioni non si applica la soglia massima di cinque dipendenti che è quella fissata dal legislatore per le aziende private per poter dare corso all’istituto. Alle Pa non si applica inoltre la sanzione della conversione del rapporto in assunzione a tempo indeterminato se vengono violati i vincoli fissati dal legislatore. Il limite di maggiore rilievo per le pubbliche amministrazioni è costituito dalla soglia massima di 5mila euro su base annua che è possibile spendere da parte di ogni datore di lavoro (nella definizione legislativa è usata la espressione utilizzatore).

Il calcolo
Per la determinazione del limite occorre considerare non per intero, ma al 75%, i compensi resi per le prestazioni dei pensionati, degli studenti con meno di 25 anni, dei disoccupati e dei percettori di prestazioni integrative. Gli altri limiti fissati dal legislatore sono che ogni lavoratore (nella formula usata dal legislatore prestatore) non può percepire nel corso dell'anno compensi per prestazioni occasionali per un importo superiore a 5mila euro annui, e che per le prestazioni rese tra gli stessi soggetti non si può superare la soglia massima di 2.500 euro annui. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare questo strumento per una serie limitata di finalità:
• progetti speciali di assistenza a fasce marginali di popolazione, quali tossicodipendenti, disabili eccetera;
• emergenze provocate da calamità o da eventi naturali improvvisi;
• attività di solidarietà in collaborazione con il volontariato;
• manifestazioni.

I diritti
Occorre garantire ai prestatori del contratto occasionale, in analogia alle regole dettate per tutti i lavoratori dipendenti, i riposi giornalieri, le pause ed i riposi settimanali. Gli oneri devono essere calcolati nel tetto di spesa del personale; anche se la disposizione non lo dice espressamente si deve ritenere che questi oneri entrino anche nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. La misura dei compensi si deve ritenere fissata nel trattamento economico da corrispondere a un lavoratore dipendente assunto per lo svolgimento della stessa attività. Non vi sono indicazioni legislative sulle modalità di selezione dei prestatori. Gli enti devono registrarsi presso la specifica piattaforma informatica dell'Inps. Le amministrazioni pubbliche, al pari di tutti gli altri utilizzatori, devono comunicare all'Inps attraverso la piattaforma entro un’ora prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici, il luogo e l'oggetto della prestazione, le date di inizio e termine della prestazione, e il compenso pattuito. La dichiarazione può essere revocata nel caso in cui la prestazione non abbia corso. Si deve infine segnalare che è vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese che eseguono appalti di opere o servizi, per cui è necessario che le Pa vigilino sull'applicazione di questa disposizione.

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