Personale

Comuni senza dirigenti, i risparmi dalle posizioni organizzative possono aumentare il fondo accessorio

di Vincenzo Giannotti

In seguito alla nuova normativa disposta dal decreto legislativo 75/2017 arriva alla Corte dei conti la prima domanda, da parte di un Comune, sulla possibile destinazione al fondo delle risorse decentrate rese disponibili a seguito di riduzione, e quindi di risparmio, della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa finanziati a bilancio negli enti privi di dirigenti. Risulta ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui le limitazioni previste dalla normativa si intendono riferite al salario accessorio complessivamente inteso, a prescindere se sia o meno allocato all'interno del fondo delle risorse decentrate.

La platea
Il caso riguarda pertanto gli enti privi di dirigenti, che finanziano la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nei propri bilanci, essendo il fondo delle risorse decentrate esclusivamente destinato alla restante parte dei dipendenti. Proprio a causa di questa complessiva valorizzazione del salario accessorio, la Corte dei conti, sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 49/2017 risponde alla domanda di un sindaco circa la possibilità di attribuire i risparmi del salario accessorio destinato alla riduzione delle posizione organizzative da destinare ad incremento del fondo della generalità degli altri dipendenti.

La ricostruzione delle regole
Sulla possibilità di destinare al fondo dei dipendenti i risparmi ottenuti dalla minor spesa per il pagamento delle posizioni organizzative, il sindaco rileva come il collegio contabile aveva a suo tempo (deliberazione 70/2015) giudicato entrambe le risorse, cumulativamente intese, come soggette ai vincoli disposti dalla normativa (all'epoca si trattava dell'articolo 9 comma 2-bis, del Dl 78/2010). Questa normativa è stata poi modificata dal comma 236 della legge 208/2015 che ha mitigato la riduzione proporzionale del personale in servizio con il personale assumibile. Ora, precisa la Corte, a seguito dell'entrata in vigore dal 22 giugno del Dlgs 75/2017, l'articolo 23 stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa. Particolare risalto, secondo il collegio, va dato all’articolo 23, comma 3, secondo il quale, fermo restando il vincolo che costituisce quindi un tetto invalicabile nell'ottica di invarianza della spesa, gli enti locali possono destinare risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la stessa componente variabile.

Il via libera
Pertanto, a partire dal 2017, il limite non superabile è dato solo dal non superamento dell'importo complessivo del salario accessorio del 2016, mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell'ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di posizione organizzativa (nell'ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull'eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi. Su queste basi, la Corte conclude che le nuove norme concedono ampia flessibilità all'ente locale nel destinare le risorse accessorie non vincolate, in ragione della propria situazione organizzativa, assicurando in via prioritaria che le eventuali risorse che si rendessero disponibili siano finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della produttività.

La delibera 49/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia

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