Personale

Danno erariale per l’incarico al dirigente «senza titoli»

di Vincenzo Giannotti

Le assunzioni dei dirigenti a contratto, nei quali rientrano anche quelli degli enti locali, sono sottoposte a requisiti stringenti stabiliti dall'articolo 19, comma 6, del Testo unico sul pubblico impiego, trattandosi di norma riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117 della Costituzione).
In modo particolare, esiste una correlazione specifica degli incarichi dei dirigenti degli enti locali disciplinati dall'articolo 110, comma 1, Tuel, con le disposizioni previste dall’articolo 19, comma 6, tale da dover ottemperare ai profili di portata generale come quelli attinenti ai requisiti culturali e di professionalità che sono richiesti dalla normativa.
Nell'ambito di questo perimetro normativo, la Corte dei conti Lombardia, con la sentenza 22 giugno 2017 n.91 condanna per danno erariale l’illegittima assunzione di un dirigente a contratto per la mancanza congiunta del requisito della «specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza».
In altri termini, non sono sufficienti la specializzazione postuniversitaria e le pubblicazioni scientifiche, in mancanza di una concreta esperienza come funzionario e, viceversa, la sola esperienza quinquennale di funzionario direttivo, in mancanza di una specializzazione professionale, conduce a una assunzione illegittima con correlato danno erariale per l'ente che vi proceda.

La vicenda
Il caso ha riguardato l'assunzione di un dirigente a contratto effettuata da un ente regionale (Arpa), in violazione dell'articolo 19, comma 6, Testo unico del pubblico impiego, per aver l'amministrazione conferente violato questi precetti: a) assenza di pubblicità della selezione comparativa; b) mancanza di esperienza concreta per cinque anni quale funzionario della carriera direttiva; c) mancata previa verifica delle professionalità interna (31 dirigenti interni all'ente con la medesima laurea e specializzazione). Il danno erariale stimato dalla Procura corrispondeva alle retribuzioni erogate nel periodo dal 2011 fino alla data dell'udienza (7 giugno 2017), con deduzione di quelle che avrebbe potuto percepire per la professionalità meno elevata.

Le motivazioni
Per quel che qui interessa, ci si limiterà a evidenziare i principi stabiliti dalla Corte dei conti che possono considerarsi sovrapponibili alle assunzioni effettuate dagli enti locali in base all'articolo 110, comma 1, Tuel:
a) le disposizioni previste dall'articolo 19, comma 6, Testo unico del pubblico impiego costituiscono principi fondamentali in base all'articolo 117 della Costituzione (articolo 1, comma 3, Dlgs 165/2001) e tali da non poter essere incisi con disposizioni diverse dalle autonomie locali;
b) l'assenza di una specifica normativa sui dirigenti a termine degli enti locali (articolo 110 Tuel) non ha altro significato che assenza di particolarità della fattispecie, la cui unica particolarità rispetto al rapporto dei dirigenti a tempo indeterminato risiede solo nella costituzione e durata, e non invece nella disciplina del rapporto, alla quale sono applicabili tutte le regole previste per i dirigenti a tempo indeterminato (Cassazione lavoro 19 marzo 2015 n. 5516).
Stabilito lo stretto legame tra l’articolo 110 del Tuel e l’articolo 19, comma 6 del Tupi, la Coprte dei conti lombarda stigmatizza la ratio delle disposizioni legislative le quali indicano come:
a) rispetto al concorso pubblico che prevede il superamento di prove scritte e orali, al fine di reclutare i migliori aspiranti secondo i dettami costituzionali, risulta indubitabile che l'assunzione di un dirigente a contratto, il quale non abbia sostenuto il citato concorso, può aspirare a un incarico solo qualora si sia in presenza di un autorevole e assai elevato curriculum comprovante quella «particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica» richiesta dalla normativa;
b) il candidato che aspiri a un posto dirigenziale nella Pa, oltre alla laurea, dovrà dimostrare una significativa (elevata, specifica e non comune) esperienza lavorativa e di pubblicazioni comprovanti l'alta specializzazione/professionalità posseduta, che “compensa” la mancanza di un riscontro, in punto di preparazione, in un esame pubblico.

Conclusioni
Il collegio contabile chiude precisando come le assunzioni di dirigenti a contratto (per gli enti locali riferite all'articolo 110, comma 1, del Tuel) per essere considerate legittime debbano avvenire selezionando esclusivamente candidati che, oltre alla laurea, abbiano una «particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica» comprovata dai cumulativi (e non già alternativi dopo la novella del Dlgs 150/2009) requisiti di: a) una pregressa formazione universitaria e postuniversitaria, b) pubblicazioni scientifiche, c) concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

La sentenza della Corte conti Lombardia 91/2017

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