Personale

Il contrasto fra contratti collettivi diversi territorialmente va risolto in base alla volontà delle parti sociali

di Ulderico Izzo

In caso di contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale, anche per il pubblico impiego privatizzato, non occorre fare riferimento al principio di gerarchia, che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore, e neanche a quello del criterio temporale, ma solo al principio autonomia e, reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono, con statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività. Così si esprime la sezione lavoro della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15110 depositata lo scorso 19 giugno.

Il fatto
La decisione in rassegna nasce a seguito del ricorso proposto da operai forestali che rivendicavano, nei confronti della Regione Sicilia, differenze retributive in forza al contratto collettivo di categoria.
L'amministrazione regionale riteneva che la richiesta non poteva essere accolta, poiché il contratto di categoria non aveva efficacia nel territorio regionale a causa dell'assenza di una norma specifica di recepimento.
Il Tribunale di merito, in primo grado, riteneva solo che la Regione aveva un obbligo di recepimento della normativa nazionale e trasporre i principi ai rapporti tra contrattazioni collettive.
In sede di appello, invece, si aveva solo una sentenza di inammissibilità per mancanza di ragionevole proponibilità di accoglimento rispetto al gravame proposto dalla Regione.

La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'amministrazione regionale in quanto la decisione di merito emessa dal tribunale non è stata rispettosa del principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'articolo 1322 del codice civile, prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto di cui all'articolo 2077 del codice civile, fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 15110/2017

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