Personale

I dubbi di enti e Pa in materia di indennità di direzione e di staff

Risposte a cura dell'Aran (*)

Stante l’abrogazione delle previsioni dell’articolo 45, comma 1, del Dpr n. 333/1990 e dell’articolo 34/B del Dpr n. 268/1987, disposta dalla legge n. 35/2012, devono intendersi disapplicate anche le parti dei Ccnl del Comparto Regioni e autonomie locali che prevedono l’“indennità di direzione e di staff”, per cui la suddetta indennità non deve essere più corrisposta ad un dipendente assunto nella VIII q.f. in data 1° febbraio 1999 e nominato capo ufficio in data 5 febbraio 1999? (Comparto Regioni e autonomie locali)
In materia, si ritiene utile, innanzitutto, precisare quanto segue:
a)  
l’articolo 37, comma 4, del Ccnl del 6 luglio 1995 per il personale del Comparto Regioni-autonomie locali espressamente disponeva che: “Sono confermate nell’importo di lire 1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dell’art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché (…)”;
b)  
in base alla disciplina del citato articolo 45, comma 1, del Dpr n. 333 del 1990, l’indennità di lire 1.500.000 (774,68 euro annui) era riconosciuta al personale dell’ottava qualifica funzionale con compiti di direzione di struttura organizzativa complessa oppure al personale della medesima qualifica funzionale incaricato dello svolgimento, in posizione di staff di attività per le quali era richiesto, congiuntamente alla laurea, l’abilitazione all’esercizio di una professione e l’iscrizione al relativo albo;
c)   
le circostanze originariamente legittimanti l’erogazione del compenso di cui si tratta nella disciplina dell’articolo 45, comma 1, del Dpr n. 333/1990, richiamate espressamente dall’articolo 37, comma 4, del Ccnl del 6 luglio 1995, ai fini dell’ulteriore corresponsione dello stesso, sono state assunte, successivamente, dalle parti negoziali come contenuto tipico dell’area delle posizioni organizzative, di cui all’articolo 8, lett. a), b) e c), del Ccnl del 31 marzo 1999 e in relazione al quale, al personale incaricato delle stesse, viene erogato uno specifico trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato, ai sensi dell’articolo 10 del Ccnl del 31 marzo 1999;
d)  
non rinvenendosi una specifica ed effettiva casistica cui collegare l’erogazione della stessa, non può non ritenersi che la suddetta indennità di lire 1.500.000 (774,68 euro annui) sia stata conservata dalle previsioni dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl del 1° aprile 1999 al personale della ex ottava qualifica funzionale che già ne beneficiava, alla data di stipulazione del citato Ccnl del 1° aprile 1999, senza alcun riferimento al titolo per il quale la stessa era stata attribuita inizialmente;
e)  
ad ulteriore giustificazione di quanto sopra detto, si deve anche rilevare che la medesima indennità di lire 1.500.000 (774,68 euro annui) può non essere corrisposta al personale della ex ottava qualifica funzionale solo ove questo sia investito di un incarico di posizione organizzativa e che, in tal caso, il relativo importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita, ai sensi dell’articolo 10 del Ccnl del 31 marzo 1999; cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale deve essere di nuova corrisposta l’indennità di cui si tratta;
f)   
conseguentemente, non può non pervenirsi alla conclusione che la disciplina dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl del 1° aprile 1999 ha inteso, quindi, solo mantenere, a titolo personale, ai dipendenti inquadrati nella ex ottava qualifica funzionale (a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione, si tratta del personale collocato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3), il trattamento economico già precedentemente acquisito e in godimento alla data di sottoscrizione del suddetto Ccnl  del 1° aprile 1999;
g)  
tale finalizzazione emerge anche dalla circostanza che, a far data dalla sottoscrizione del Ccnl del 1° aprile 1999, l’indennità di lire 1.500.000 (774,68 euro annui) non può essere attribuita ex novo a dipendenti neo assunti in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale;
h)  
si tratta, quindi, una indennità distinta e diversa, nei presupposti legittimanti e nella regolamentazione, da quella precedente “di direzione e di staff”.
Alla luce di tale ricostruzione, quindi, si può affermare che:
- la predetta indennità continua ancora a essere erogata al personale destinatario come individuato dalle parti negoziali. Infatti, essa trova la sua fonte regolativa esclusivamente nelle previsioni dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl 1° aprile 1999, ancora pienamente valide ed efficaci, in quanto non possono ritenersi in alcun modo incise dal Dl n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012 (che ha riguardato solo le norme dell’articolo 45, comma 1, del Dpr n. 268/1987 e dell’articolo 34/B del Dpr n. 268/1987, che disciplinavano tale emolumento nell’ambito del precedente assetto pubblicistico);
- la soluzione del caso prospettato deve essere individuata tenendo conto delle precise prescrizioni contrattuali. Infatti, se, come sembra evincersi dalla richiesta di parere, al dipendente interessato, pure essendo stato assunto nella ex VIII qualifica funzionale, non era stata in alcun modo attribuita l’indennità già prevista dall’articolo 37, comma 4, del Ccnl del 6 luglio 1995, allo stesso non potrà essere erogata neppure quella disciplinata dall’articolo 17, comma 3, del Ccnl in data 1° aprile 1999.

 (*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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