Personale

Alla Consulta la sanatoria per il concorso 2011 dei dirigenti scolastici

di Nicola Da Settimo

Rischia di saltare la sanatoria per il concorso 2011 dei dirigenti scolastici, che era stata prevista dai commi da 87 a 90 della Buona Scuola (legge 107/2015): il Consiglio di Stato, infatti, con l’ordinanza n. 3008 del 21 giugno, ha rimesso al giudice delle leggi la valutazione di queste disposizioni sia per profili che ne inficiano globalmente la legittimità, sia perché, in subordine, non hanno consentito la partecipazione alla procedura riservata a coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con Dd 13 luglio 2011.

La vicenda
La sanatoria ha riguardato i dirigenti scolastici di Toscana, Lombardia e Sicilia che erano stati esclusi dalla possibilità di entrare in ruolo dopo l'annullamento, da parte dei giudici amministrativi, del concorso del 2011 e di alcune tornate precedenti. Il Consiglio di Stato non ha evidentemente gradito l'entrata a gamba tesa del potere legislativo su quello giudiziario: la Buona Scuola, infatti, ha vanificato gli effetti delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo, al fine dichiarato di «tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente» (comma 87).
Ad esempio, in Toscana, ben 17 dirigenti già vincitori – dopo aver lavorato per due/tre anni scolastici in un certo istituto – senza l'intervento legislativo avrebbero dovuto tornare al loro ruolo originario di insegnante, perché la nuova correzione degli elaborati disposta dal Consiglio di Stato aveva dato esito sfavorevole da parte di una nuova commissione.
I ricorrenti (esclusi dalla sanatoria del 2015) hanno lamentato un trattamento discriminatorio tra le varie categorie oggetto di sanatoria: infatti, per il concorso del 2011 sono stati ammessi al corso intensivo i già vincitori o comunque gli idonei; mentre per i concorsi precedenti (lettera “b” del comma 88) è stata ritenuta sufficiente ai fini dell'ammissione avere o una sentenza di primo grado favorevole o un giudizio ancora pendente.

La decisione
Ecco che i giudici di Palazzo Spada hanno definito la procedura in esame «istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla». E ancora si afferma in motivazione che «la procedura in esame appare maggiormente ispirata all'intento di tutelare aspettative dei soggetti coinvolti, che come si è detto non vale a legittimarla». A questo punto si riaccendono le speranze dei soggetti che non sono stati ammessi al mini-corso in sanatoria del 2015, pur avendo vinto la causa in primo grado e pur avendo superato la prova orale, previa sospensiva del Tar. Ovviamente solo se passa la questione di legittimità costituzionale subordinata, altrimenti, se viene accolta la questione principale, l'effetto è solo quello di far saltare tutti i soggetti sanati ex lege nel 2015, ma non quello di consentire ad altri di fruire della sanatoria.

L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3008/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©