Personale

Salario accessorio, trasferimento, avvocatura intercomunale e divieto di assunzione

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Salario accessorio: limite sul totale non su singole componenti
Proseguono le pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti che ritengono il limite sul trattamento accessorio un valore unitario, soprattutto laddove si debbano includere nei tetti di spesa anche i valori retributivi dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza. La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/Par, condivide l'interpretazione prevalente dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, promossa dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2014 ricordando come l'applicabilità di tale vincolo debba riferirsi all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti. Inoltre, i Giudici contabili segnalano le modifiche al comma 236 dell'articolo 1 della legge 208/2015, tale per cui l'attuale versione della norma prevede che «A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato». La disposizione, dunque, non riproduce la parte finale del comma abrogato che, per la materiale quantificazione del tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale, imponeva che questo venisse «automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente».

Trasferimento dipendente che assiste convivente disabile
Una dipendente si era rivolta al giudice del lavoro al fine ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento aziendale con il quale era stata trasferita dalla struttura presso la quale lavorava a un presidio posto a circa 5 chilometri di distanza, contro la sua volontà e nonostante la stessa accudisse un familiare disabile. Secondo la Corte di cassazione civile, sezione Lavoro, con la sentenza n. 12729/2017 «la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte». Ciò posto, dunque, la Corte confermava l'esito dei precedenti gradi di giudizio che avevano riconosciuto la legittimità dell'operato dell'ente, ritenendo che, nonostante la lavoratrice fosse stata trasferita senza consenso e assistesse con continuità un familiare disabile convivente, erano state dimostrate le concrete esigenze organizzative aziendali, effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Avvocatura intercomunale: i limiti
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2731/2017, ha stabilito che è illegittima, in quanto in contrasto con la disciplina dell'ordinamento forense, una convenzione che preveda l'utilizzo condiviso tra enti di personale adibito al servizio avvocatura di un Comune (capofila), in favore di un numero indeterminato di Comuni, per lo svolgimento di attività di difesa in giudizio. La Sezione ricorda che l'articolo 2, comma 12, della legge 244/2007, consente ai Comuni non la possibilità che un ente locali si accordi con altre amministrazioni per mettere a comune disposizione il proprio ufficio legale (di fatto, sulla falsariga di un appalto di servizi); bensì la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente: ossia «l'ufficio unitario» di avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati. Un modello operativo come quello del caso in esame, che configuri non già un ufficio unico tra più enti, bensì una convenzione aperta con possibilità di adesioni successive, in base alla quale si mette a disposizione di altri enti l'avvocatura di un unico ente (i cui avvocati assegnati tratterebbero così gli affari legali degli enti convenzionati) è, invece, da ritenersi in palese contrasto con l'articolo 23 della legge 247/2012.

Divieto di assumere per mancata/tardiva approvazione rendiconto
In quali limitazioni incappa il Comune che non approva il rendiconto nei termini previsti dalla legge alla luce del divieto di assunzioni introdotto dal Dl 113/2016? Rientra nel divieto anche il comando? La Corte dei conti dell'Abruzzo, con deliberazione n. 103/2017/Par, sottolinea che se, da un lato, appare indubitabile che il divieto in parola, alla luce del chiaro tenore letterale, concerne senz'altro le assunzioni di personale a tempo indeterminato, a tempo determinato/flessibile et similia, dall'altro occorre soffermare l'attenzione sull'istituto del comando che, a parere dell'ente richiedente, esulerebbe (al pari del «distacco») dal nuovo regime normativo. Secondo i Giudici contabili, in ragione del carattere “permanente” del divieto legale in parola – poiché lo stesso si protrae «fin quando non abbiano adempiuto», le amministrazioni inottemperanti all'approvazione (tardiva) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato - l'utilizzo di personale in comando in luogo di “nuove assunzioni”, lungi dallo spronare le amministrazioni all'adempimento, potrebbe costituire, di fatto, un aggiramento della preclusione nonché, e soprattutto, un possibile fattore di ulteriore perpetuarsi del ritardo con la perdita di effettività e vanificazione, a tal punto, della sanzione contemplata dal Legislatore. Sul punto, dunque, la Sezione ribadisce che le nuove disposizioni intendono sanzionare gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure sotto “mentite spoglie”, per spese afferenti al reclutamento di personale.

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