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La riduzione delle ferie annuali da 45 a 30 giorni riguarda tutti i magistrati

di Giovanni La Banca

La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e la riduzione del monte ferie annuali per tutti i magistrati, risponde alle finalità acceleratorie che il legislatore ha inteso introdurre per razionalizzare e velocizzare il funzionamento del processo civile. È quanto afferma il Tar Lazio, Sezione I, con la sentenza n. 6544 del 5 giugno 2017.

Il fatto
Alcuni magistrati ordinari hanno impugnato i provvedimenti con i quali il Presidente del Tribunale ha determinato il monte ferie per l’anno 2015 in 30 giorni, anziché in 45, oltre a chiedere l’accertamento del loro diritto alla fruizione annuale di 45 giorni di ferie.
Secondo i ricorrenti tale riduzione non si applicherebbe ai magistrati ordinari che svolgono funzioni giudiziarie, la peculiare posizione dei quali, in assenza di abrogazione espressa e in presenza di incontestabili indici di specialità della disciplina che li concerne, continuerebbe ad essere disciplinata dall’articolo 90 dell’Ordinamento giudiziario, che fissa il periodo di ferie in 45 giorni.

La normativa vigente
La legge 10 novembre 2014, n. 162, all’articolo 16 ha stabilito che la sospensione feriale dei termini si applica al periodo che va dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, anziché dal 1° agosto al 15 settembre.
Il comma 2 dell’articolo 15 summenzionato, invece, ha introdotto un articolo 8-bis nella legge n. 97 del 1979, riguardante lo stato giuridico dei magistrati, a norma del quale agli stessi è stato attribuito un periodo annuale di ferie pari a 30 giorni.

La decisione
La riduzione del periodo feriale da 45 a 30 giorni, introdotta con l’articolo 8-bis, ha interessato tutti i magistrati.
A favore di tale interpretazione gioca, in primo luogo, l’inequivoco tenore letterale della disposizione («i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni») e della sua rubrica («Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato»).
Il legislatore, in sostanza, ha inteso dettare una disciplina unitaria per tutte le categorie di pubblici dipendenti ivi nominativamente elencate, senza prevedere, per i magistrati ordinari, una limitazione espressa degli effetti della nuova disciplina a coloro i quali non svolgano funzioni giudiziarie.
Di conseguenza, il legislatore, correttamente e in applicazione alle esigenze acceleratorie tipiche della riforma del processo civile, ha disposto la restrizione del periodo di ferie da 45 a 30 giorni; interpretazione, questa, che trova un’ulteriore motivazione anche ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mediante l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore.
Inoltre, da un punto di vista storico, vi è sempre stata una tendenziale coincidenza del periodo di sospensione feriale delle udienze con la durata del periodo di ferie attribuite ai magistrati, assente solo nella versione originale dell’articolo 90 dell’Ordinamento giudiziario. Proprio per riallineare lo sfasamento tra la durata del periodo di sospensione feriale e il periodo di ferie dei magistrati, il testo originario dell’articolo 90 specificava come, del complessivo periodo di 60 giorni di ferie, i primi quindici avrebbero dovuto essere dedicati alla definizione degli affari e degli atti in corso.

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