Personale

Per i dirigenti tassazione separata sui premi in ritardo di oltre un anno

di Gianluca Bertagna

La retribuzione di risultato dei dirigenti degli enti locali è soggetta a tassazione separata, ma solo qualora il ritardo nella corresponsione delle somme vada oltre un parametro “fisiologico” identificato in un anno. È questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 921-50/2017, andando di fatto a introdurre un nuovo elemento di criticità rispetto al trattamento fiscale che avviene al momento della corresponsione dei premi di produttività.

Le situazioni rilevanti
Il nuovo parere prende le origini da quanto già esplicato nella circolare 23/E del 1997 laddove è indicato che le situazioni che possono assumere rilevanza per la tassazione separata sono di due tipi:
• quelle di carattere giuridico, cioè quando vi sono nuove norme, sentenze o provvedimenti estranei ad un accordo delle parti;
• quelle riferite a oggettive situazioni di fatto, cioè quelle che impediscono il pagamento delle somme entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dai sostituti di imposta.
Considerazione ancora più forte è quella che prevede l'esclusione della tassazione separata ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti avviene in un periodo di imposta successivo per motivi “fisiologici” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione dei compensi. E questa è stata finora la pietra miliare su cui si sono poggiate negli anni le considerazioni degli operatori: è inevitabile che l'erogazione dell'indennità di risultato avvenga nell'anno successivo, ovvero al termine della rendicontazione e della valutazione delle attività e quindi, il trattamento, sarà destinatario del regime di tassazione ordinario.

La risposta all’interpello
La questione, però, è stata sottoposta nuovamente all'Agenzia delle Entrate, evidenziando che allo stato attuale delle cose, accade sempre più spesso che la liquidazione della retribuzione di risultato avviene ben oltre il limite temporale di un anno e che, addirittura, nel medesimo esercizio capiti di erogare più retribuzioni di risultato riferite ad annualità precedenti.
L'Agenzia, analizzando le norme contrattuali dell'Area della Dirigenza, ritiene che la tardività del pagamento della retribuzione di risultato non sia riconducibile al presupposto delle ragioni di carattere giuridico sopra menzionate, in quanto non vi sono norme o contratti che prevedano diversamente.
Dal punto di vista delle situazioni di fatto (il secondo elemento di discrimine), nel quesito si fa riferimento a pagamenti che superano l'arco temporale di un anno, considerato quale periodo di ritardo fisiologico e per ciò tanto non riconducibile alla più favorevole ipotesi della tassazione separata. Nel caso di redditi percepiti con eccessivi ritardi rispetto alla loro maturazione, si determinerebbe un pregiudizio per il contribuente percettore, con una lesione del principio della capacità contributiva, soprattutto qualora nel corso dello stesso anno, venissero corrisposte più indennità di risultato relative a diverse annualità.
Per l'Agenzia delle Entrate, in questi casi, scatterebbe perciò la tassazione separata.
Se è pur vero che l'interpello riguarda esclusivamente la retribuzione di risultato dei dirigenti, c'è da scommettere che ora si aprirà una nuova breccia interpretativa anche sulla retribuzione dei responsabili di posizione organizzativa e dei premi di produttività dei dipendenti.

L’interpello delle Entrate

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