Personale

Servizi Inail online, tetti assunzionali, videosorveglianza e sanzioni stradali

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Inail: servizi online per l'autoliquidazione 2016-2017
Nella sezione «Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni» del sito www.inail.it è disponibile il servizio online, relativo alla comunicazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione di giugno 2016-2017.
È quanto comunicato dall'Inail con la nota operativa del 17 maggio 2017. L'Istituto ricorda, altresì, che sono già disponibili in www.inail.it – Servizi Online, i servizi telematici «Visualizza Basi di Calcolo» e «Richiesta Basi di Calcolo».
Infine, dal 22 maggio 2017 sono disponibili il servizio telematico «AL.P.I. Online» nella nuova versione «UX»1 e il Servizio «Invio telematico dichiarazione salari».

Capacità assunzionale nei Comuni fino a mille abitanti
Dalla Corte dei conti del Piemonte arriva la sintesi delle capacità assunzionali e delle regole di turn over per i Comuni che hanno una popolazione fino a 1.000 abitanti. Con la deliberazione n. 88/2017/Par del 12 maggio 2017, dopo aver illustrato la normativa di riferimento, viene ricordato che:
- gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno possono procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell'anno precedente (con rapporto di turn over di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell'esercizio 2008;
- le procedure di mobilità sono connotate da «neutralità finanziaria», con la conseguenza che la cessione per mobilità di un dipendente non è equiparabile a una cessazione;
- allo stesso modo, l'ingresso di personale in mobilità, sempre che provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali, non può, a sua volta, considerarsi assunzione e, dunque, non intacca l'eventuale capacità assunzionale dell'ente;
- le amministrazioni, prima di procedere al reclutamento dall'esterno mediante procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità (articolo 30, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001).

Videosorveglianza: le procedure
Con la nota n. 4619 del 24 maggio 2017, l'Ispettorato nazionale del Lavoro, ha redatto alcuni chiarimenti concernenti la videosorveglianza alla luce del nuovo articolo 4 della legge 300/1970, come modificato dal Dlgs 151/2015.
Questi i punti essenziali:
– la procedura autorizzativa dell'Ispettorato territoriale del Lavoro è successiva al mancato accordo verificatosi in sede aziendale con gli organismi sindacali interni;
– l'autorizzazione rilasciata dall'Itl può essere sostituita da un successivo accordo sindacale;
– le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell'accordo sono la Rsu o la Rsa e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
– le intese raggiunte ex articolo 8, comma 2, della legge 148/2011 in materia di videosorveglianza debbono trovare il proprio fondamento negli obiettivi indicati al comma 1. Gli accordi, derogatori rispetto all'articolo 4, debbono garantire il rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di lavoro;
– l'accordo viene ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della Rsa (nota del ministero del Lavoro n. 2975 del 5 dicembre 2015).

Utilizzo proventi sanzioni ex articolo 208 del Cds per salario accessorio
I progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, cui la normativa riferita consente di destinare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, possono consistere in prestazioni aggiuntive del personale del corpo di polizia locale?
La Corte dei conti dell'Abruzzo, con deliberazione n. 98/2017/Par, ricorda come risulti palese la possibilità di destinare i proventi delle sanzioni esclusivamente «ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro», ovviamente nei limiti in cui tali strumenti siano esperibili da parte delle amministrazioni in base al Dlgs 165/2001.
Del resto, la ratio della limitazione ai rapporti lavorativi finanziabili sarebbe quella di evitare l'utilizzazione di tali risorse (di per sé di carattere straordinario) per spese ripetitive e continuative, a garanzia dell'equilibrio finanziario dell'ente. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal Codice della strada, questo può avvenire esclusivamente in relazione alle finalità di cui all'articolo 15, comma 5, del Ccnl 1° aprile 1999. Infatti, la disposizione consente agli enti di incrementare le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio nel caso di «attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche».

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