Personale

Non è peculato d’uso l’utilizzo personale del cellulare di servizio se l'ente paga un forfait

di Paola Rossi

Non va condannato per peculato d’uso il dipendente pubblico che - a causa della poca trasparenza della Telecom nell’applicare le tariffe alla pubblica amministrazione - ritenga di essere in possesso di un telefono di servizio il cui traffico venga pagato in maniera forfetaria. Infatti, in una tale situazione viene a mancare l’elemento psicologico del dolo. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 26297/2017, depositata ieri, ha rigettato il ricorso del procuratore che contestava l’assoluzione dell’addetto stampa dell’Urp di un ospedale imputato del reato previsto dal secondo comma dell’articolo 314 del Codice penale per l’eccessivo uso a fini personali del cellulare affidatogli per svolgere il servizio.

Assenza dell’elemento psicologico...
La vicenda di fatto viene risolta sulla base della delibera del Garante delle comunicazioni contro la poca trasparenza della Telecom nella tariffazione che applica alla pubblica amministrazione. Cioè in una tale situazione non solo il dipendente credeva che il dispositivo in suo possesso fosse soggetto al forfait detto flat piuttosto che al pagamento in versione bundle che conteggia l’esatto utilizzo che ne viene fatto , ma anche l’amministrazione di appartenenza dimostrava estrema difficoltà nel conoscere concretamente quali fossero le modalità di addebito del consumo del traffico dati su internet. Tanto che a seguito della delibera dell’Agcom la Telecom restituiva all’amministrazione coinvolta nella vicenda processuale praticamente l’intero importo che al dipendente imputato veniva contestato come uso illecito del cellulare di servizio con conseguente danno econo mico apprezzabile per la Pa.

...e del danno economico apprezzabile
La delibera ha pesato nella vicenda in quanto oltre ad essere stata emanata dall’Authority dopo i fatti di causa, ma prima della celebrazione del processo di primo grado, ha determinato la restituzione della tariffa bundle con conseguente appplicazione del forfait ed ha comunque azzerato la sussistenza del danno economico per la Pa altro pilastro fondante il reato contestato

La sentenza della Corte di cassazione penale 26297/2017

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