Personale

Perdita di chance da rimborsare al candidato escluso dalla commissione illegittima

di Vincenzo Giannotti

Il caso oggetto di giudizio da parte della Suprema corte riguarda il mancato avviamento al lavoro di un candidato, a suo tempo chiamato tramite la procedura del collocamento obbligatorio. A differenza del Tribunale di prime cure e della Corte d'appello, i giudici di Palazzo Cavour evidenziano come questa selezione non è da collocarsi all'interno di una procedura selettiva-concorsuale perché tende esclusivamente ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa. Nel caso d'illegittimità della revoca del provvedimento di avviamento, al lavoratore indebitamente escluso, a causa e per l'effetto dell'illegittimo comportamento dell'ente locale, spetta il risarcimento da perdita di chance, qualora dimostri che, in caso di procedura legittima, egli avrebbe sicuramente, o con grande probabilità, ottenuto il posto. Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta Cassazione, nella sentenza n. 11906/2017.

Il fatto
La candidata «un posto da bidella cuciniera», risultata prima nella graduatoria del centro dell'impiego, partecipava alla procedura di avviamento al lavoro attivata da un Comune e ne veniva estromessa dalla commissione. Con successivo ricorso, il Tar sanciva l'irregolare e illegittima composizione della commissione annullando l'intera procedura. Avverso tale decisione, la candidata ricorreva al giudice ordinario al fine di farsi riconoscere la perdita di chance in quanto in caso di riedizione della selezione la stessa sarebbe stata sicuramente assunta, e quantificava, in via equitativa, il danno da perdita di chance utilizzando, quale parametro, le retribuzioni non percepite fino alla data dell'assunzione a tempo indeterminato presso altro ente locale, con detrazione di quanto riscosso per i periodi di lavoro temporaneo.
Sia il Tribunale di prime cure sia la Corte d'appello giudicavano infondata la pretesa della ricorrente in quanto il solo annullamento della procedura «non costituisce titolo risarcitorio automatico» e l'assunto del sicuro superamento della prova di idoneità risulta indimostrato. Di qui il ricorso in Cassazione.

Le motivazioni
I giudici di Palazzo Cavour, dopo aver puntualmente ricostruito la normativa delle assunzioni del personale mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego (Dpr 9 maggio 1994 n. 487; legge 28 febbraio 1987 n. 56), evidenziano come tali selezioni tendono esclusivamente ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comportano alcuna valutazione comparativa. Si tratta di un diritto soggettivo degli interessati sia all'iscrizione negli elenchi, sia alla conseguente pretesa di avviamento sia all'assunzione. Il diritto all'assunzione sorge, tuttavia, soltanto all'esito del completamento del procedimento sicché, nel caso d'illegittimità della revoca del provvedimento di avviamento al lavoratore compete soltanto il risarcimento del danno da perdita di chance (Cassazione n. 24833 del 2015) e lo stesso può dirsi nel caso di annullamento della procedura di avviamento, disposto in sede giurisdizionale, quale si è avuto nella presente vicenda. Per ottenere tale risarcimento il candidato deve provare, anche in via presuntiva, tramite il ricorso a un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre il giudice di merito, dovrà effettuare una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole. Nel caso di specie, a causa dell'illegittima composizione della commissione, in caso di riedizione della selezione, la candidata avrebbe con grande probabilità ottenuto il posto, ciò è dimostrato sia dalla lunga esperienza nelle capacità tecniche che aveva raggiunto, sia dal fatto che altro Comune l'abbia successivamente inserita nello stesso posto a tempo indeterminato. In altri termini, va confermata nel caso di specie il fatto che, per effetto dell'illegittima composizione della Commissione seguita dall'annullamento giurisdizionale della procedura di avviamento alla selezione degli iscritti nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 56/1987, si sia determinata la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e all'assunzione della ricorrente.

La sentenza della Corte di cassazione n. 11906/2017

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