Personale

Dodici adempimenti possono bloccare le nuove assunzioni

Le importanti novità sul fronte delle assunzioni rischiano di vanificarsi se l’ente locale non dimostra il rispetto di una serie di 12 adempimenti che coinvolgono varie fasi gestionali, dalla programmazione delle risorse alla rendicontazione dei risultati raggiunti.

Le percentuali
In base all’articolo 22 del Dl 50/2017, nei Comuni con più di mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per le qualifiche non dirigenziali sono infatti innalzate al 75% (non più 25%) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’esercizio precedente. È richiesto però che il rapporto tra dipendenti e popolazione dell’anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari (per gli anni 2017/2019 si veda il Dm del Viminale del 10 aprile 2017).
Questa percentuale giunge fino al 90% nel 2018 per i Comuni con più di mille abitanti che rispettano gli obiettivi del pareggio di bilancio, lasciando però spazi finanziari inutilizzati inferiori all’ 1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio. Grazie alle modifiche introdotte dal decreto sicurezza (Dl 14/2017) è inoltre possibile assumere, sempre negli anni 2017 e 2018, personale appartenente alla polizia municipale entro i limiti dell’80 e 100% della spesa relativa al personale della stessa tipologia cessato nell’anno precedente.

Le condizioni
Oltre ai parametri normativi, l’effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche la verifica del rispetto di una serie di condizioni.
Innanzitutto, come prevedono l’articolo 91 del Tuel e l’articolo 6 del Dlgs 165/2001, il programma triennale dei fabbisogni del personale deve essere elaborato, in coerenza con la dotazione organica dell’ente, su proposta dei dirigenti competenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle loro strutture.
La programmazione del personale comprende anche l’adozione del piano triennale delle azioni positive e pari opportunità e la verifica dell’assenza di posizioni professionali in sovrannumero. Per procedere a nuove assunzioni occorre inoltre che l’ente abbia adottato il Piano della performance e rideterminato la dotazione organica.
La verifica sul rispetto dei limiti di spesa viene espressamente prevista dall’articolo 3, comma 10-bis del Dl 90/14, in base al quale i revisori dei conti devono allegare una certificazione alla relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente. Con la stessa relazione viene anche verificato il rispetto delle prescrizioni indicate dai commi 557 e 562 della legge 296/2006, relative all’obbligo di riduzione della spesa di personale, il cui importo deve essere mantenuto annualmente entro la spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013 e, negli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità, entro l’importo impegnato nel 2008.
Il ricorso ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualunque tipologia contrattuale, è inoltre subordinato al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e alla trasmissione della certificazione entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza.
L’articolo 9 del Dl 185/2008 stabilisce poi la sanzione del blocco del ricorso all’indebitamento e delle assunzioni per gli enti non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l’apposita piattaforma informatica.
A decorrere dal 2017, la mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato è inoltre sanzionata (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016), con la nuova penalità del blocco delle assunzioni, che scatterà anche nell’ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) rispetto al termine di trenta giorni dalla loro approvazione. La sanzione cesserà all’atto di approvazione e invio dei documenti.

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