Personale

Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non è sanzione disciplinare

di Andrea Alberto Moramarco

Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare ma cautelare, in quanto si fonda sull'impossibilità per il docente di svolgere la sua attività lavorativa indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione da parte sua di doveri d'ufficio. Di conseguenza, tale provvedimento non segue le disposizioni sul procedimento disciplinare di cui all'articolo 55-bis del Dlgs 165/2001, testo unico sul pubblico impiego. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 10833, depositata ieri.

Il caso
Protagonista della vicenda è una insegnante di una scuola media pugliese la quale non aveva un buon rapporto con gli alunni, né con i loro genitori, né tantomeno con i colleghi e con il preside. Tale estrema conflittualità nelle relazioni interpersonali - con tutte le componenti del mondo scolastico - aveva portato, in un solo anno accademico, ad una escalation di provvedimenti disposti dall'Amministrazione nei suoi confronti: rimprovero, sospensione dal servizio e dalla retribuzione per trenta giorni, decurtazione delle retribuzione, sospensione dall'insegnamento, fino ad arrivare al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale. Quest'ultimo provvedimento non era però bastato a sopire i contrasti, tanto che la docente decideva di non presentarsi presso l'istituto di nuova destinazione, venendo per questo motivo licenziata, e di ricorrere dinanzi ai giudici contro il provvedimento di trasferimento.

Il tema controverso
La questione analizzata dai giudici è tutta incentrata su profili procedurali che si basano però su un quesito di fondo: se il trasferimento per incompatibilità ambientale deve considerarsi un provvedimento disciplinare o meno. Per la docente, il trasferimento d'ufficio disposto nei suoi confronti è da considerarsi tale a tutti gli effetti e, nella specie, da annullare perché l'Amministrazione scolastica nell'intimarle tale atto non aveva rispettato il procedimento disciplinare previsto dall'articolo 55-bis del Dlgs 165/2001, testo unico sul pubblico impiego; per il Miur, l'ufficio scolastico regionale e le scuole coinvolte nella vicenda, invece, l'incompatibilità ambientale che giustifica il trasferimento non assume natura disciplinare, ma si configura come atto necessario per la situazione contingente di conflittualità creatasi.

La decisione
Per i giudici, sia di merito che di legittimità, l'Amministrazione scolastica ha ragione: il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare ma cautelare e non segue le disposizioni sul procedimento disciplinare. La Cassazione fuga ogni dubbio sul punto precisando, inoltre, che l'incompatibilità della permanenza nella sede non ha nemmeno finalità sanzionatorie. «La situazione di incompatibilità – infatti – riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa». E il trasferimento imposto al docente per tali cause rientra nell'esercizio dei poteri di carattere gestionale degli organi scolastici e «mantiene una propria autonoma funzionale e procedimentale». La procedura applicabile, prosegue la Corte, non è quella delineata dall'articolo 55-bis del Dlgs 165/2001, bensì quella tracciata dal Dlgs 297/1994, testo unico in materia di Istruzione, che agli articoli 467-469 disciplina la “Mobilità d'ufficio”. E nel caso di specie, concludono i giudici, tutte le garanzie procedurali previste da tali disposizioni a favore del destinatario del trasferimento d'ufficio sono state rispettate.

La sentenza della Corte di cassazione n. 10833/2017

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