Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche su riposi compensativi e permessi

Risposte a cura dell'Aran (*)

Il personale titolare di Posizione organizzativa già in possesso dell'indennità di funzione che maturi un plus orario, pur non potendo essere retribuito con i compensi per lavoro straordinario, può fruire dei riposi compensativi? (Comparto Sanità)
L’articolo 36, comma 2, del Ccnl 7 aprile 1999 rubricato, “Misura dell’indennità di funzione”, prevede espressamente che l’indennità di funzione, per i dipendenti cui sia conferito l’incarico di posizione organizzativa, assorbe i compensi per lavoro straordinario.
Pertanto, l’eventuale orario eccedente le 36 ore minime settimanali, seppure contabilizzato, non dà diritto al riposo compensativo quale istituto sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario neppure per l’attività prestata dal titolare di posizione organizzativa in giorno festivo infrasettimanale o in giorno feriale non lavorativo come regolamentata dai commi 6 e 7 dell’articolo 20 del Ccnl 1° settembre 1995, come integrato dall’articolo 9 del Ccnl integrativo del 20 settembre 2001 del comparto Sanità.
Diversamente, anche al titolare di posizione organizzativa è da ritenersi applicabile il comma 2 dello stesso articolo del Ccnl il quale prevede che, ove la prestazione lavorativa sia resa nel giorno del riposo settimanale ovverosia nella giornata domenicale, tale riposo “(…) deve essere fruito di norma entro la settimana successiva in giorno concordato fra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.” in quanto
“3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato” (comma 3 del medesimo articolo 20). Solo in quest’ultimo caso quindi potrà essere consentito anche al titolare di posizione organizzativa il riposo compensativo.

 In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale verticale a tempo pieno, i permessi ex articolo 19 del Ccnl 6 luglio 1995 maturati nell'ambito del rapporto di lavoro part time devono essere riproporzionati? (Comparto Regioni e autonomie locali)
Riteniamo utile precisare quanto segue:
a)
per ciò che attiene ai permessi ex articolo 19 del Ccnl 6 luglio 1995, riteniamo che debba essere rispettato il principio di proporzionalità per tutto il periodo in cui il dipendente era titolare di un rapporto a tempo parziale; pertanto, si può ipotizzare quanto segue.
Permessi per esami, esempio:
- la disciplina contrattuale riconosce per tale ipotesi 8 giorni all’anno;
- conseguentemente il dipendente a tempo pieno normalmente matura 0,666 giorni al mese (8/12);
- il dipendente a tempo parziale di tipo verticale con articolazione su 4 giorni settimanali maturerà, (articolo 6, comma 8, del Ccnl 14 settembre 2000) nell’ambito di tale rapporto i 4/5 di 0,666 e cioè 0,533 giorni mensili, tenendo conto dei 6 mesi di rapporto a tempo parziale, per tale periodo maturerà 3 giorni di permesso (0,533x6; non si tiene conto del decimale in quanto inferiore a 5); per il restante periodo a tempo pieno maturerà 4 giorni (pari a 0,666x6), con l’arrotondamento all’unità superiore;
b)
tale principio vale anche per alcune delle altre ipotesi di permesso previste (permessi per motivi personali o familiari) sempre che si tratta di fattispecie riconosciute su base annua;
c)
la regola sopracitata non trova applicazione nel caso dei permessi per lutto in quanto è prevista una misura unica (3 giorni) in relazione a ciascun evento luttuoso e viene, quindi, a mancare una quantificazione complessiva annua unica, idonea a consentire il riproporzionamento;
d)
ugualmente la regola non trova applicazione nel caso di permessi per matrimonio, stante la specifica disciplina contenuta nell’articolo 6, comma 8, sempre del Ccnl 14 settembre 2000.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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