Personale

Sugli incarichi dirigenziali a termine decide il giudice ordinario

di Giovanni La Banca

Le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l’assunzione a termine di soggetti esterni, sono di pertinenza del giudice ordinario, in quanto esulano dalla nozione di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n. 1549 del 5 aprile 2017.

La vicenda
Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo, venivano impugnati gli atti della procedura selettiva indetta dal Comune (con avviso pubblico) per il conferimento di incarico dirigenziale “a contratto” ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel. Il ricorrente contestava il mancato scorrimento della graduatoria di un precedente concorso per un posto di dirigente della medesima area.

La disciplina
L’articolo 110 del Testo unico Enti locali prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e, più precisamente, delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In tal senso, occorre distinguere le due fattispecie. Da un lato, la procedura selettiva può consistere in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare attraverso criteri predeterminati; valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti ai concorrenti ammessi. Dall’altro lato, la procedura può essere finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale. In questo caso, si avrà solo un giudizio finale di maggiore idoneità del candidato selezionato dall’amministrazione.

La giurisdizione
Nel pubblico impiego privatizzato vige una generale giurisdizione del giudice ordinario, salvo le materie specificamente a esso sottratte dal Testo unico sul pubblico impiego, tra le quali si colloca il concorso pubblico. In particolare, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall’impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati.
Si colloca al di fuori di questo schema l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico, in quanto ciò costituisce l’esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi. Solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico dell’amministrazione, espresse attraverso forme procedimentalizzate ed una motivazione finale ritraibile dai criteri di valutazione dei titoli e delle prove e dalla relativa graduatoria. Quando invece la selezione, pur aperta, non si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere privatistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©