Personale

Tredicesima per posizioni organizzative, mobilità esterna e rapporti di lavoro a tempo parziale

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Posizioni organizzative e tredicesima
Come si determina l'importo della tredicesima mensilità nel caso di dipendenti che sono stati incaricati di posizione organizzativa dal 1° luglio di un anno, o di altri dipendenti che, invece, hanno terminato tale incarico sempre dal 1° luglio, senza un ulteriore conferimento?
La risposta viene fornita dall'Aran con parere RAL_1920_Orientamenti Applicativi. L'Agenzia ritiene che la soluzione deve essere individuata nella specifica ed espressa disciplina dell'articolo 5, comma 6, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 9 maggio 2006, secondo la quale: «Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 31.3.1999 e dell'articolo 10 del CCNL del 22.1.2004, nel caso di conferimento di incarico in corso d'anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell'incarico».

Controversie per mobilità esterna al giudice ordinario
«Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi a oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest'ultima come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporti di lavoro già in atto».
Questo il principio ricordato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1683/2017, relativamente al riparto di giurisdizione su una controversia inerente gli atti di una procedura di mobilità volontaria esterna, bandita da un ente comunale ai sensi dell'articolo 30 Dlgs n. 165/2001.
La procedura di mobilità volontaria non comporta la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo, ma attiene alla mera gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, determinando, infatti, soltanto una modifica soggettiva della parte datrice di lavoro, con il consenso di tutte la parti.
Peraltro, sottolinea il Collegio, la procedura non prevede nemmeno l'attribuzione di una nuova qualifica al candidato vincitore, che deve, infatti, già possedere, come requisito di ammissione, la qualifica richiesta.
Manca, quindi, una vera e propria procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di un nuovo rapporto di lavoro, come, invece, richiesto dall'articolo 63 del Dlgs n. 165/2001, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa.

Percentuale massima rapporti di lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere costituiti presso ogni ente, pari del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 14 settembre 2000. Un ente ha sottoposto all'Aran se tale percentuale deve essere calcolata con riferimento solo al numero complessivo dei posti della dotazione organica delle quattro categorie previste dal sistema di classificazione del personale oppure, in modo più specifico, cioè anche con distinto riferimento ai posti di dotazione organica di ciascuna delle “infracategorie” B1 e B3 e D1 e D3.
L'Agenzia, con parere RAL_1912_Orientamenti Applicativi ritiene che la disciplina dell'articolo 4, comma 2, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 14 settembre 2000, per la determinazione del numero massimo dei rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere interpretata nel senso che la percentuale indicata del «25 per cento della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria» deve essere necessariamente calcolata sulla «dotazione organica complessiva» anche per le categorie B e D, a prescindere dalla circostanza che, per le medesime categorie, sono previsti due distinti livelli tabellari di accesso.
Infatti, la norma contrattuale, ai fini dell'applicazione della percentuale prevista, farebbe riferimento alla «dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria», senza alcuna ulteriore e specifica indicazione nel senso di dover tenere conto, relativamente alle categorie B e D, anche dell'esistenza all'interno delle stesse di due diversi livelli tabellari di accesso.

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