Personale

La procedura decide la decorrenza delle progressioni orizzontali

di Giovanni G.A. Dato

Un Comune ha avanzato una richiesta di parere in merito alla tematica della corretta attribuzione e decorrenza delle progressioni orizzontali, intendendosi per tali quelle riguardanti (unicamente) l’incremento del trattamento economico all’interno di una determinata area del pubblico impiego, senza che si determini una promozione ad una qualifica superiore, con conseguente mutamento di mansioni ed instaurazione di un nuovo rapporto di pubblico impiego (fenomeno che caratterizza, invece, le progressioni verticali). La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 3 aprile 2017, n. 11/2017/PAR.

L’analisi interpretativa
La deliberazione in commento, alla luce della giurisprudenza contabile, ha affermato preliminarmente che per porre in essere una progressione economica, ancorché di tipo orizzontale, occorre che siano realizzati tutti i presupposti richiesti della normativa applicabile (a titolo esemplificativo, la determinazione dei criteri di selezione e l’esercizio delle scelte discrezionali da parte dell’ente, oltreché, ovviamente, la corretta e preventiva individuazione delle somme per finanziare dette progressioni). In particolare, con riferimento al personale pubblico «contrattualizzato» merita di essere richiamata la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, nonché la giurisprudenza contabile,secondo cui si deve ritenere attualmente consentita la realizzazione delle procedure di progressione economica orizzontale.
La deliberazione in commento evidenzia, altresì, che - in relazione alle rilevanti novità introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - la gestione delle risorse destinate alla contrattazione richiede l’attuazione di tre distinte fasi procedimentali: l’individuazione a bilancio delle risorse (la programmazione dell’ente e il relativo bilancio devono contenere gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l’attribuzione dei compensi incentivanti, oltre alle risorse finanziarie previste nei limiti di legge e di contratto); la costituzione del «Fondo» (l’atto formale di costituzione del Fondo assume rilievo quale atto costitutivo per attribuire il vincolo contabile alle risorse e prodromico alla procedura di sottoscrizione); l’individuazione delle modalità di ripartizione del «Fondo» mediante contratto decentrato (la costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza).
Orbene, secondo la deliberazione in commento, si possono verificare tre distinte ipotesi:
a) si costituisce il Fondo entro l’esercizio in essere ed il contratto è sottoscritto entro la fine di detto esercizio: in questa circostanza l’obbligazione sorge a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato e le risorse impegnate confluiscono nel Fondo pluriennale vincolato imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
b) si costituisce il Fondo entro l’esercizio in essere ma il contratto è sottoscritto solo nell’esercizio successivo: in tale circostanza, non sorgendo l’obbligazione ai sensi dell’articolo 163 del Tuel, le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato in attesa della formale sottoscrizione nell’esercizio successivo del contratto decentrato;
c) nel corso dell’esercizio l’amministrazione non ha né costituito formalmente il Fondo né ha provveduto a sottoscrivere il contratto decentrato: in tale circostanza le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Conclusioni
Secondo la deliberazione in commento, in conclusione, nel procedere all’attribuzione di incrementi stipendiali da procedure di progressione economica orizzontale, dovendosi escludere interventi in sanatoria, la decorrenza sarà necessariamente conseguenza del rispetto delle sequenze procedimentali indicate, in maniera tale da rispettare il principio di preventiva destinazione delle risorse di bilancio e di loro attribuzione solo in caso di successiva verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

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