Personale

«Sì» alla mobilità se non viola i vincoli su organici e finanza pubblica

di Giovanni G.A. Dato

La deliberazione della Corte dei conti Liguria 29 marzo 2017 n. 37/2017/PAR ha esaminato la richiesta di parere avanzata da un ente locale sulla questione se, in difetto di capacità assunzionale, sia legittima un’acquisizione di personale, tramite mobilità volontaria ex articolo 30 del Dlgs n. 165/2001, di categoria anche superiore a quella dell’unità cessata, proveniente da ente sottoposto anch’esso a limiti assunzionali. In altri termini, inquadrando la procedura di mobilità nell’ambito dell’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2014, cosiddetta Finanziaria per il 2005 (operazione finanziariamente neutra), si chiede se sia possibile acquisire l’unità di personale (previo avviso pubblico che predetermini i criteri di selezione) anche senza rispettare i limiti percentuali del turn over previsti per le assunzioni, purché venga rispettato il pareggio di bilancio e il tetto massimo alla spesa di personale stabilito dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Il parere
Secondo la delibera in esame, la risposta al quesito si trova nel già richiamato articolo 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2005, il quale prevede che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente.
La norma richiamata (tuttora vigente), basandosi sul principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza contabile, dispone, quindi, che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’articolo 30 del Dlgs n. 165/2001 non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno. Difatti, la procedura di mobilità non determina, a livello di comparto pubblico, alcun aumento complessivo della spesa di personale che rimane immutata nel suo ammontare, verificandosi solo uno spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra (si ricordi che, per costante giurisprudenza, la mobilità per passaggio diretto prevista dall’articolo 30 del decreto 165 integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e, quindi, una cessione del contratto: cfr. Tar Campania, Napoli, sez. V, 5 aprile 2017, n. 1839 e Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 3 febbraio 2017, n. 1764) e, conseguentemente, non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli enti.

Le limitazioni
La deliberazione del giudice contabile ligure evidenzia, però, che l’applicazione di tale normativa è sottoposta a due limitazioni. La prima - di carattere generale - concerne il rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche nonché il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno precedente (pareggio di bilancio 2016). La seconda - di carattere specifico - è rappresentata dal vincolo di cui all’articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014 per cui non è possibile ricorrere liberamente alla procedura di mobilità di cui all’articolo 30 del Dlgs n. 165/2001 fintanto che sono in corso le procedure di ricollocamento obbligatorio dei dipendenti degli enti di area vasta. Ove tale vincolo non sia più sussistente, l’ente locale potrà procedere alla mobilità rispettando i limiti generali disposti dalla normativa di riferimento, ossia il pareggio di bilancio e il tetto massimo alla spesa di personale posto dall’articolo 1, comma 557, della Finanziaria 2007.

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