Personale

Sì al trasferimento dell’agente per tutelare il prestigio della Polizia di Stato

di Giovanni La Banca

L'amministrazione di pubblica sicurezza ha una discrezionalità particolarmente ampia in tema di incompatibilità ambientale dei sui dipendenti, perché gli agenti svolgono una funzione così delicata che il loro comportamento non deve destare alcun dubbio o generare alcun equivoco. Lo ha ribadito il Tar Roma con sentenza del 4 aprile 2017 n.4214.

Il fatto
Un Ispettore di polizia contestava la legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale adottato dal Capo della polizia in considerazione del deteriorato rapporto di fiducia, atteso il suo deferimento all'autorità giudiziaria per aver richiesto l'interrogazione negli archivi di un nominativo, comunicando successivamente le risultanze a terze persone.

L'accertamento discrezionale della Polizia
L'Amministrazione di pubblica sicurezza dispone di un'ampia sfera di discrezionalità - ben maggiore che negli ordinari rapporti di pubblico impiego - nel valutare i presupposti e le condizioni che assumono rilievo ai fini dell'espletamento del servizio di polizia in una determinata sede. Ciò a garanzia del prestigio e all'immagine esterna degli organi di polizia.

Il trasferimento per incompatibilità
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha carattere di sanzione disciplinare, bensì ha lo scopo di tutelare il buon nome e il prestigio della Polizia di Stato, che possono essere pregiudicati da atteggiamenti non consoni dei singoli in relazione alle specifiche funzioni loro affidate. Ai fini della sua adozione presupposto essenziale è l'oggettiva sussistenza di un fatto per effetto del quale la permanenza dell'impiegato in una determinata sede è di nocumento al prestigio dell'amministrazione, dovendosi ritenere irrilevante che tale situazione dipenda o meno da un comportamento volontario dell'interessato e che tale comportamento sia sanzionabile in sede penale o disciplinare. In tal senso, la valutazione dell'Amministrazione deve fondarsi sulla sussistenza di fatti significativi dai quali si possa presumere l'insorgenza di un clima che impedisca oggettivamente il sereno espletamento dell'attività lavorativa, la rilevanza esterna di tali accadimenti e l'impossibilità di adottare misure alternative al trasferimento.
Le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale della Polizia di Stato sono sindacabili dal giudice amministrativo solo estrinsecamente, sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione e dell'errore e del travisamento degli elementi di fatto.

Ipotesi peculiari
L'accertata esistenza di una notizia di reato deve essere considerata rilevante ai fini del deterioramento del rapporto di fiducia con il proprio superiore, evidenziando la sussistenza di oggettivi presupposti sui quali è stato basato il trasferimento. Ciò avviene qualora l'agente della Polizia sia chiamato a rispondere del delitto di cui all'articolo 12, legge n. 121/1981 perché, avvalendosi della prestazione di un subordinato, ha richiesto l'interrogazione negli archivi di un nominativo, comunicando successivamente le risultanze a terze persone. A nulla rileva la mancata considerazione dei precedenti di servizio del ricorrente.

L'assegnazione ad altra sede di servizio
La scelta della sede da parte dell'Amministrazione assume rilievo fondamentale nel provvedimento di trasferimento. Deve essere caratterizzata da un equo contemperamento tra interesse pubblico e privato. E' illegittima, dunque, la motivazione della scelta della sede che tiene esclusivamente conto delle esigenze organizzative dell'amministrazione, in assenza di ogni valutazione delle esigenze personali rappresentate dal ricorrente in sede procedimentale, anche in considerazione della circostanza per cui il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto.

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