Personale

Il Comune risarcisce l'assunzione tardiva del vincitore di concorso

di Francesco Machina Grifeo

Il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale subito dal vincitore ex equo di un concorso nel caso in cui l'abbia assunto con 17 anni di ritardo, preferendogli con un atto poi dichiarato illegittimo l'altro candidato. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza 4 aprile 2017 n. 8687, rigettando il ricorso di un municipio calabrese e chiarendo che la giurisdizione era stata correttamente esercitata dal giudice ordinario e non da quello amministrativo.

La vicenda
Il dipendente, collocatosi primo, a pari merito, nel concorso per l'assunzione di un autista di “scuolabus”, era ricorso al Tar Calabria per l'annullamento del provvedimento col quale il Comune aveva poi dichiarato vincitore l'altro partecipante. Ottenuta sentenza favorevole, confermata anche dal Consiglio di Stato, aveva messo in mora l'amministrazione chiedendo di essere finalmente assunto. Il che avvenne il 28 aprile del 2006 con un contratto la cui decorrenza, però, era fissata al 15 febbraio 1989 (data del concorso) solo ai soli fini giuridici e non anche economici. Il dipendente allora intraprese una nuova causa davanti al Tribunale di Castrovillari che si concluse con la condanna dell'amministrazione al pagamento di 176.133 euro, pari al totale delle retribuzioni perse. La Corte d'appello di Catanzaro, nel confermare la decisione, respinse il difetto di giurisdizione affermando che «la lesione del diritto si era consumata ben oltre il 1° luglio 1998, rappresentante il limite temporale per la sussistenza della giurisdizione amministrativa».

La motivazione
Riproposta la questione di giurisdizione, la Suprema corte ha chiarito che «l'oggetto della controversia non è una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull'assenza della sua tempestiva costituzione e sui danni economici da ciò scaturiti, restando in tal modo estraneo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già esistente in materia di pubblico impiego, nella quale ricadevano le sole controversie inerenti a rapporti di lavoro già costituiti».
Inoltre, prosegue la Cassazione, posto che la lesione del diritto azionato in giudizio «si è consumata attraverso la tardiva assunzione del 28 aprile 2006, il cui contratto prevedeva la decorrenza degli effetti economici solo dal 2 maggio 2006, è a tale atto e a tale data che occorre far riferimento per l'individuazione della giurisdizione». Non assume dunque rilievo, come invece sostenuto dal Comune, «il dato storico dell'illegittima adozione della delibera di approvazione della graduatoria di concorso», poi annullata, in quanto essa attiene ad una «fase precedente» la stipulazione del contratto. Mentre è solo a seguito del contratto di assunzione, con il quale l'amministrazione non ha provveduto in ordine agli arretrati, così bypassando il giudicato amministrativo, che «è sorto il diritto del dipendente a vedersi liquidate le relative spettanze». Dunque anche ai fini della prescrizione dell'azione bisogna riferirsi a questa data perché soltanto da quel momento il lavoratore «era stato in grado di conoscere l'entità del danno».

La sentenza della Corte di cassazione n. 8687/2017

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