Personale

Quattordicesima «su misura» per i pensionati

di Giuseppe Rodà

Per i pensionati una quattordicesima su misura. Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 1366/2017. Ecco nel dettaglio i termini della vicenda. L’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (allegato 1) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.

Misura della somma aggiuntiva
Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.
L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al Dl 81 con la tabella A di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio. La predetta norma alla lett. b) del comma 187 ha sostituito la previsione secondo la quale il beneficio spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fpld con quella per cui la somma aggiuntiva spetta “nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
L’articolo 1, comma 187, lett. c), ha sostituito poi il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, stabilendo che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni previste dal comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. La norma ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Trattamento minimo 2017
Il trattamento minimo individuato per l’anno in corso è il seguente:
- mensile = 501,89 euro;
- annuale = 6.524,27 euro;
-  annuale x 1,5 = 9.786,86 euro;
- annuale x 2= 13.049,14 euro.
La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura. Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, articolo 1, comma 187, lett. a), della legge n. 232/2016.

 

Clausola di salvaguardia
La disposizione citata ha ridefinito la cosiddetta clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Pagamento della quattordicesima
Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017. Il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

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