Personale

Niente gettoni di presenza per i componenti della conferenza dei capigruppo

di Giovanni G.A. Dato

La recente deliberazione 23 febbraio 2017, n. 24/2017/PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Puglia, si è soffermata sull’ammissibilità della corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri partecipanti alla conferenza dei capigruppo, alla quale il regolamento di un Comune assegna valore effettivo di commissione consiliare permanente.

L’analisi normativa
Dagli articoli 82 e 83 Tuel si ricava il principio di onnicomprensività dei compensi percepiti dagli amministratori degli enti locali e la conseguente tassatività dei casi in cui matura in capo ai consiglieri comunali il diritto a percepire il gettone di presenza; in particolare, l’articolo 82, comma 2, sancisce il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di percepire il gettone di presenza per la partecipazione al consiglio ed alle commissioni che di tale organo costituiscono articolazioni, mentre l’articolo 83 si riferisce alla partecipazione ad organi e commissioni diverse da quelle di cui al citato comma 2 dell’articolo 82, purché si tratti di partecipazioni connesse all’esercizio di pubbliche funzioni, ossia di attività che il consigliere è chiamato a svolgere e che trovano in questa qualità la ragione del conferimento.
Orbene, la Conferenza dei capigruppo non è qualificabile come “commissione” (come evidenziato dal parere del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per le Autonomie del 9 dicembre 2009) neppure nelle ipotesi in cui l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, rechi nel proprio statuto e regolamento una disposizione di equiparazione tra i predetti organi.
Con successivo parere del 28 maggio 2014, il Ministero dell’Interno ha aggiunto che laddove il legislatore ha voluto riconoscere determinati diritti ai membri delle Conferenze dei capigruppo lo ha espressamente disposto, come nel caso dei permessi retribuiti disciplinati dall'articolo 79, comma 3, Tuel (diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata).

Il parere
Secondo la deliberazione in commento, nell’attuale quadro normativo, il citato articolo 82 non è suscettibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendervi la Conferenza dei capigruppo; a ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, Tuel, non è consentita la corresponsione di compensi per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche e non vi è dubbio che la Conferenza dei capigruppo sia da ricondursi allo svolgimento di funzioni pubbliche.
Pertanto, la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza capigruppo è già adeguatamente retribuita, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata (cui pertengono immanentemente anche le attività della conferenza capigruppo) ed entro i limiti normativamente stabiliti.
Inoltre, le funzioni tipiche della Conferenza dei capigruppo impedirebbero, in ogni caso, di equipararla ad una commissione consiliare, anche lì ove le fossero attribuite alcune competenze proprie di queste ultime.
Ne discende che non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti della Conferenza dei capigruppo.

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