Personale

«Sì» alle assunzioni a tempo determinato se sono calibrate sui servizi essenziali

di Amedeo Di Filippo

È legittima l'assunzione disposta da un ente locale che non abbia mai fatto ricorso a forme di lavoro flessibile, purché individui un parametro rispetto al quale dimensionare la spesa, calibrato su quella strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali. Nel limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 rientrano anche i sussidi erogati in relazione allo svolgimento di tirocini formativi. Sono le indicazioni fornite dalla sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 133/2017.

I quesiti
Un sindaco ha chiesto alla sezione:
• se sia legittima l'assunzione di personale con forme di lavoro flessibile per enti che non abbiano sostenuto spese a questo titolo nell'anno 2009 né nel triennio 2007/2009, ovvero se per questo sia loro precluso il ricorso a detti rapporti di lavoro;
• se i sussidi economici erogabili in relazione allo svolgimento di tirocini formativi rientrino nell'aggregato delle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.

Le risposte
Per quanto concerne l'applicazione del vincolo del 50% della spesa sostenuta per il personale assunto con forme di lavoro flessibile alle amministrazioni che non vi avessero fatto ricorso, la sezione, richiamando la deliberazione n. 1/2017 della sezione delle autonomie, ripropone il principio in base al quale l'ente in queste condizioni può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente e purché venga assicurato il rispetto dell'articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001, che vincola dette assunzioni ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.
Relativamente ai sussidi economici erogati per lo svolgimento di tirocini formativi, precisa la sezione che il relativo onere ricade nell'ambito dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, in quanto va ricondotto nell'ambito della spesa relativa a contratti di formazione-lavoro e ad altri rapporti formativi, con i limiti ivi previsti, a meno che il costo venga coperto da finanziamenti di terzi.

La delibera della Corte dei conti Veneto n. 133/2017

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