Personale

Incarichi gratuiti a pensionati, titolari di carica pubblica, Cococo e personale assumibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni

Inail e incarichi gratuiti ai pensionati
Quali obblighi assicurativi vanno adempiuti in caso di incarichi gratuiti conferiti ai soggetti in pensione?
La risposta arriva dall'Inail con nota n. prot. 4856 dell’8 marzo 2017: ai fini della corresponsione dell'obbligo assicurativo, non sarebbe rilevante la gratuità dell'incarico conferito, quanto piuttosto la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va a instaurare con il soggetto in relazione all'oggetto della prestazione dedotta nell'atto di conferimento o nel contratto.
Pertanto, ove l'amministrazione conferente qualifichi l'incarico, ad esempio, quale collaborazione coordinata e continuativa scatterà l'obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria, in presenza dei requisiti del coordinamento con il committente, della personalità e della continuità nelle prestazioni lavorative, dalle quali consegue l'esposizione dei soggetti in questione agli stessi rischi ai quali sono esposti tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime lavorazioni.
Diversamente, ove gli incarichi gratuiti siano inquadrati dall'amministrazione conferente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, in assenza dei requisiti del coordinamento con l'attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni, non potrà trovare attuazione l'obbligo assicurativo Inail, in assenza di un'apposita norma di riferimento.

Incarico a dipendente di altra amministrazione titolare di carica pubblica
La Corte dei conti del Veneto esamina la possibilità di conferire un incarico a un dipendente pubblico di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001, al contempo titolare di carica pubblica (assessore e consigliere comunale).
La Sezione della Corte dei conti del Veneto , con deliberazione n. 131/2017/Par del 2 marzo 2017, in analogia con quanto già affermato dalla Corte dei conti Sezione Autonomie, ricorda che «la disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto- legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato», e ha individuato quale unica eccezione a tale principio la tipologia degli incarichi obbligatori ex lege di cui all' articolo 35, comma 2-bis, del Dl 5/2012, ovvero gli incarichi conferiti ai membri di collegi di revisione dei conti e sindacali. L'incarico, pertanto, non è possibile.

Divieto stabilizzazione delle co.co.co.
«La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire una tutela in termini meramente risarcitori, nei limiti di cui all'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale».
È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione civile, sezione Lavoro - con la sentenza n. 3384 dell’8 febbraio 2017, relativamente al ricorso di un lavoratore il quale aveva prestato la propria opera, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in favore di un comune in qualità di educatore, svolgendo la propria prestazione presso una casa famiglia.
Viene altresì precisato che la previsione contenuta nell'articolo 36 del Dlgs 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale.

Fondo e conteggio personale «assumibile»
Giunge un'ulteriore interpretazione in ordine al fatto se il fondo del salario accessorio – come correttamente costituito ad inizio anno – debba o meno essere ridotto per la mancata assunzione delle unità di personale «assumibili» in applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015.
La Corte dei conti della Lombardia, con deliberazione n. 32/2017/Par del 20 febbraio 2017, ritiene che per quanto riguarda l'anno 2017, gli enti locali dovranno contenere il fondo destinato al trattamento accessorio entro il limite massimo corrispondente al 2015 e ridurlo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, medio tempore intervenuta nell'anno 2016, salvo tener conto delle risorse assumibili previste dalla legge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©