Personale

Assenteisti, la condotta è più grave se a non timbrare il cartellino è il primario della Asl

di Andrea Alberto Moramarco

Tempi duri per i «furbetti del cartellino». Soprattutto se si tratta di dipendenti pubblici in posizioni apicali. Per costoro la condotta di assenteismo è ancora più grave, proprio in virtù del ruolo dagli stessi ricoperto. La Cassazione, con la sentenza n. 6099 depositata ieri, ha infatti confermato la legittimità del licenziamento intimato dall'Asl al suo primario che, senza timbrare il cartellino, usciva regolarmente dalla struttura ospedaliera per andare a visitare i pazienti presso una struttura convenzionata, non rispettando i vincoli di orario imposti dall'autorizzazione ricevuta.

La vicenda
Il protagonista del caso è il direttore di una Asl torinese, licenziato per giusta causa dall'ente sanitario per aver «falsamente attestato la sua presenza in servizio attraverso l'alterazione dei sistemi di rilevamento ed altre modalità fraudolente». Il dirigente medico era stato autorizzato dall'azienda sanitaria ad espletare l'attività libero-professionale intramuraria in specifiche fasce orarie per 6,30 ore settimanali, ma tale autorizzazione non era stata rispettata dal medesimo medico. L'Asl aveva accertato, infatti, che il suo dirigente «sistematicamente» si era allontanato dal servizio in orari diversi da quelli indicati nell'autorizzazione. Di fatto, il primario torinese usciva dalla struttura sanitaria, senza timbrare, per andare a visitare i pazienti presso una clinica convenzionata. Di qui la contestazione disciplinare, per la «sovrapposizione dell'attività svolta in orario di libera professione con l'orario dell'attività di servizio» e per il «mancato rispetto dell'orario autorizzato», sfociata poi nel licenziamento per giusta causa.
Il direttore della struttura ricorreva però dinanzi ai giudici sostenendo l'illegittimità della massima sanzione disciplinare adottata nei suoi confronti perché lo stesso era in buona fede, non avendo l'Asl tenuto conto della circostanza che lo stesso dirigente avesse maturato molte ore di lavoro in eccedenza che potevano essere compensabili con le ore di assenza. E, altresì, perché la falsa attestazione della presenza in servizio, quale causa di licenziamento, non poteva essere riconducibile agli addebiti contestatigli, ovvero la sovrapposizione dell'attività e il mancato rispetto dell'orario.
La questione, dopo l'alternanza dei verdetti di merito, favorevole al medico in primo grado e sfavorevole in appello, giunge all'attenzione della Cassazione, che conferma la bontà del licenziamento per giusta causa.

La contestazione
I giudici di legittimità concordano con quanto statuito dalla corte territoriale precisando alcuni aspetti della vicenda. Innanzitutto, la Corte specifica che la contestazione nel procedimento disciplinare «non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale», ma è funzionalmente orientata all'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato. In sostanza, per la Cassazione, la diversa qualificazione giuridica del fatto posto a fondamento del licenziamento rispetto alla contestazione iniziale non assume rilevanza, posto che la falsa attestazione della presenza in servizio, emersa nel corso del procedimento disciplinare, non è un fatto nuovo ma è sostanzialmente corrispondente alla sovrapposizione degli orari inizialmente contestata.

Il ruolo del dirigente nella struttura
Ciò posto, la Cassazione non ha alcun dubbio nel ritenere integrati gli estremi dell'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, testo unico sul pubblico impiego, che disciplina il licenziamento disciplinare per giusta causa nel settore pubblico. Per i giudici di legittimità, nella fattispecie non può applicarsi ratione temporis il nuovo articolo 55-quater, comma 1-bis, introdotto con il Dlgs 116/2016, dettato proprio in riferimento a tali situazioni e che chiarisce cosa debba intendersi per falsa attestazione della presenza in servizio. Ciononostante, la condotta del primario si inquadra nella medesima norma che disciplina le ipotesi di licenziamento disciplinare per giusta causa. Il comportamento del medico, infatti, come accertato dai giudici di merito, è consistito nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza che l'arco temporale di assenza economicamente apprezzabile risultasse mediante la timbratura del cartellino. E ciò solo costituisce condotta idonea a indurre in errore l'Asl circa la presenza sul luogo di lavoro e, perciò, sufficiente ad integrare la giusta causa di licenziamento.
E, ancora, precisano i giudici, proprio il ruolo ricoperto dal dirigente all'apice della struttura rende ancor più palese la gravità della condotta. Il primario, infatti, «in quanto preposto alla direzione della struttura complessa» avrebbe dovuto «garantire il rispetto delle procedure imposte per la attestazione dell'orario di servizio e a segnalare eventuali abusi o omissioni nei riscontri documentali». Infine, la Corte ritenendo irrilevanti le ore in eccesso vantate dal medico conclude sottolineando che la stessa prestazione dell'attività professionale in orari diversi da quelli autorizzati da parte di colui che riveste il ruolo apicale è già di per sé «lesiva degli interessi dell'Azienda, posto che la autorizzazione medesima teneva evidentemente conto delle esigenze organizzative della struttura diretta».

La sentenza della Corte di cassazione n. 6099/2017

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