Personale

Obbligo della selezione pubblica per gli incarichi dirigenziali

di Pasquale Monea

Il tema del conferimento, del rinnovo e della revoca degli incarichi dirigenziali nell'ambito della pubblica amministrazione è di costante attualità sia per l'esistenza di un ricorrente e mai sopito contenzioso giurisdizionale sia per un oramai evidente obbligo di adattamento alla normativa nazionale da parte degli enti locali e delle Regioni, queste ultime restie a cogliere gli aspetti più rilevanti emersi negli ultimi anni.
Sul tema, peraltro, non pare registrarsi alcuna novità significativa da parte della bozza di testo unico modificativo del testo unico del pubblico impiego, il quale tralascia del tutto il tema degli incarichi dirigenziali di recente attraversato dalla legge n. 114/2014 (di conversione del Dl n. 90/2014), intervenuta con due modifiche legislative particolarmente rilevanti in tema di nomine dirigenziali: la prima attiene agli enti locali e la seconda alle Regioni.
In particolare non può non colpire l'obbligo di una selezione pubblica volta ad accertare il possesso di una comprovata esperienza pluriennale e una specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, con l'evidente necessità di predisporre avvisi per singole posizioni dirigenziali, anche di livello generale.
Sul tema degli incarichi regionali non può non essere richiamata la disposizione legislativa che «per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale» rinvia alla «selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo».

Obbligo di selezione comparativa
Una conferma circa la necessità della selezione comparativa è quella contenuta nella decisione della Corte di Cassazione sezione unite civili, sentenza 27 febbraio 2017 n. 4881.
Nell'interpretazione data dalle Sezioni unite civili, rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo quelle fattispecie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti aventi carattere di atti di macro-organizzazione.
Nel caso di specie l'amministrazione pubblica non ha provveduto a conferire l'incarico previa almeno valutazione comparativa in quanto in tal senso consentiva il relativo regolamento regionale avente valore sostanzialmente legislativo: di conseguenza il relativo avviso informativo e il presupposto regolamento regionale nella parte in cui non è stata prevista una valutazione comparativa fra i partecipanti alla procedura e, quindi, essenzialmente per l'omissione dell'indizione di una necessaria procedura selettiva, sono da ritenersi illegittimi.
In altri termini anche per la Cassazione, seppur indirettamente interessata per ragioni legate alla giurisdizione, non sono conformi a legge gli atti di macro-organizzazione che precedono il conferimento dell'incarico dirigenziale e tramite i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali, qualora e nella parte in cui tali atti di macro-organizzazione, pur se adottati sotto forma di regolamento regionale, non prevedano l'assegnazione con procedura comparativa.

L'orientamento dei giudici contabili
Sul tema la stessa Corte dei conti (Sezione centrale controllo legittimità sugli atti del Governo e della amministrazione centrale, n. 2/2016 richiamando numerosi precedenti (delibere n. 21/2010/PREV; n. 3/2013/PREV; 25/2014/PREV) ha affermato come siano illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza delle procedure valutative, in quanto il descritto procedimento è improntato al duplice obiettivo di contemperare sia l'interesse dell'amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati.
D'altro canto, il previo esperimento delle procedure di interpello corrisponde, come più volte affermato dalla Sezione del controllo di legittimità della Corte, sia alla necessità di assicurare la soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione (Delibera n. 3/2013/PREV, richiamata anche dalla delibere n. 25/2014/PREV), sia di tener conto delle aspirazioni degli interessati.
Infine, da non sottovalutare la sempre più costante attenzione anche da parte della magistratura ordinaria penale agli incarichi dirigenziali: il caso di Roma Capitale e recentemente della Città di Caserta, per incarichi ritenuti scarsamente motivati, ne sono la dimostrazione.

La sentenza della Cassazione n. 4881/2017

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