Personale

Illegittima l'ordinanza prefettizia che precetta i dipendenti del trasporto pubblico

di Paolo Canaparo

L'ordinanza del prefetto con la quale il personale di una azienda di trasporto pubblico, già comandato nei turni di servizio, è obbligato a garantire l'uscita dei mezzi dalle rimesse secondo gli orari prestabiliti è illegittima. L’ordinanza prefettizia di precettazione, infatti, anziché optare per una soluzione di equilibrato contemperamento delle esigenze dell'utenza del servizio di trasporto pubblico in concomitanza con l'esercizio del diritto di astenersi dal lavoro da parte dei dipendenti, ha imposto ai lavoratori lo svolgimento integrale della prestazione lavorativa, dando così prevalenza assoluta al diritto alla circolazione dei fruitori del servizio e determinando il sostanziale svuotamento del diritto di sciopero.
Questo è quanto ha deciso la seconda sezione del Tar Liguria con la sentenza del 28 febbraio 2017 n. 130, in cui ha definito la soluzione adottata dal Prefetto contraria alla ratio di compromesso che ispira la legge n. 146/1990.

La ponderazione degli interessi
La sentenza evidenzia come l'articolo 8 della legge 12 giugno 1990 n. 146 riconosce all'autorità prefettizia il potere di limitare il diritto allo sciopero dei lavoratori attraverso molteplici tipologie di provvedimenti aventi differente grado di incisività sull'iniziativa degli scioperanti.
Si tratta di provvedimenti che vanno dal mero differimento dell'astensione alla riduzione della sua durata, fino al generale potere di adottare qualsivoglia misura idonea ad assicurare comunque lo svolgimento del servizio pubblico in questione. Dalla ratio di tale norma discende che il potere riconosciuto al prefetto deve essere sempre esercitato nell'ottica di garantire un bilanciamento tra il diritto allo sciopero e i diritti della persona previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 146/1990, escludendosi pertanto la legittimità di un provvedimento che neghi alla radice l'esercizio del diritto sancito dall'articolo 40 della Costituzione.
Il Tar Liguria osserva che il sistema delineato dalla legge 146/90 è diretto a contemperare l'esercizio di diritti costituzionali contrapposti collocati su di un piano di assoluta parità, mentre non risulta contemplata una soluzione di prevalenza assoluta dell'uno rispetto agli altri. Ne discende che il prefetto non avrebbe potuto emanare un provvedimento di precettazione tout court, ma avrebbe dovuto prediligere una soluzione di compromesso atta a garantire le sole prestazioni indispensabili, volta a garantire giustappunto un punto di equilibrio tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Ciò in quanto la precettazione, anche dopo la riforma del 2000, continua a essere innanzitutto uno strumento coercitivo, finalizzato a reprimere situazioni di conflitto in stasi, per la cui risoluzione è necessario l'intervento deciso di un'autorità super partes e il tutto al solo scopo di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali e indispensabili della persona tutelati costituzionalmente.
La fondamentale importanza dell'istituto della precettazione dipende dalla sua duplice modalità di utilizzazione: esso, infatti, a seconda di come viene utilizzato, può rappresentare uno strumento di garanzia per la salvaguardia di situazioni di primaria rilevanza oppure può diventare strumento in grado di reprimere diritti essenziali.

Il mancato preavviso
L'obbligo dei scioperanti di fornire un preavviso dell'intenzione di astenersi dall'attività lavorativa è prescritto dall'articolo 2 della legge 146/1990, che delinea in generale il procedimento da seguire per la proclamazione dello sciopero.
Lungi dall'escludere la qualificazione dell'astensione dal lavoro in termini di sciopero, l'omesso preavviso di sciopero rileva come mera violazione del procedimento in questione e sortisce effetti esclusivamente in ambito disciplinare, non prestandosi a legittimare una compressione totale del diritto allo sciopero. Invero, le conseguenze di tale violazione sono considerate dalla stessa legge, articolo 4, ove stabilisce che i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.
Pertanto, l'omesso preavviso di sciopero ha effetti solo in ambito disciplinare e non si presta a legittimare interventi diversi come la compressione del diritto di sciopero.

La sentenza del Tar Liguria n. 130/2017

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