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Salario accessorio, per servizi in convenzione i limiti vanno compensati tra un Comune e l'altro

di Gianluca Bertagna

Mentre il decreto di attuazione della riforma Madia prevede un ulteriore blocco del salario accessorio del 2017 rispetto al tetto dell'anno 2016, la Corte dei conti Toscana torna sulla definizione della base di calcolo dell'articolo 1, comma 236 della legge 208/2015. In modo particolare, la deliberazione n. 59/2017 si occupa di esaminare quali voci specifiche rientrino nella definizione del «trattamento accessorio» e cosa succede in caso di convenzione tra due o più amministrazioni.
Tutto nasce dalla deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale, ha precisato che nel tetto dell'allora vigente articolo 9, comma 2-bis, non finiscono solo le somme strettamente correlate al “fondo”, ma ogni tipologia di trattamento accessorio anche se pagato con risorse di bilancio. Tra queste, sicuramente rientrano, i valori della retribuzione di posizione e di risultato di competenza degli incaricati di posizione organizzative negli enti senza la dirigenza. Rimane però aperta la questione se, a questo punto, il limite sia separato (da una parte il fondo e dall'altra le posizioni organizzative) ovvero unico (cioè la somma dei due valori).

Un unico limite complessivo
I magistrati della Toscana, confermando gli orientamenti di altre sezioni, concludono che non si ritiene di rinvenire nel dettato delle disposizioni in esame un limite distinto tra il fondo delle risorse decentrate e le poste contabili del bilancio dell'ente per l'indennità di posizione e risultato, limitandosi, la norma in esame, nel suo tenore letterale a una previsione di carattere generale sul contenimento della spesa per tali tipologie di risorse. Quindi, si tratta di un unico valore complessivo da prendere come riferimento, concetto già ribadito, ad esempio, dalla Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 294/2016.
C'è però una voce fuori dal coro. È la Ragioneria Generale dello Stato che nel parere 63898/2015 rilasciato al Comune di Caponago, aveva ritenuto che ci fossero invece due limiti separati. Tale impostazione, appare però ampliamente superata sia dalle costanti interpretazioni delle sezioni regionali della Corte dei conti, sia dalla lettura formale della norma che fa riferimento «all'ammontare complessivo».

In caso di convenzione
Qualora ci sia una convenzione tra enti, questo limite come si gestisce? La Corte dei conti della Toscana ritiene che va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati, i quali, ovviamente, devono puntare a una razionalizzazione delle spese. Per chiarire meglio il concetto viene anche fornito un esempio. L'ente “B” (il capo-convenzione che sostiene tutta la spesa del salario accessorio del dipendente in convenzione), per la definizione del proprio limite di spesa, potrà senz'altro portare in diminuzione l'importo rimborsatogli dall'ente “A”, ma per converso l'ente “A” non potrà neutralizzare tale somma ai fini del calcolo della propria misura del limite di spesa. Nel caso contrario infatti si determinerebbe un aggiramento delle prescrizioni normative su tali vicoli di spesa.

La delibera della Corte dei conti Toscana n. 59/2017

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